Nuove opportunità per i cappellani e i volontari nelle carceri
La recente Riforma dell'ordinamento penitenziario (Decreto legislativo. n. 124 del 2 ottobre scorso) ha esteso il campo d'azione del volontariato già attivo presso le carceri, grazie alle opportunità insite nelle nuove disposizioni in materia di lavoro carcerario.
Come premessa, il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. Per questo, la funzione rieducativa del lavoro negli ambienti di pena viene sviluppata dal Decreto 124 favorendo la partecipazione dei detenuti e degli internati a corsi di formazione professionale che ne agevolino il reinserimento nella società. I corsi, le lavorazioni e i servizi svolti dai detenuti possono essere organizzati e gestiti, oltre che alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, anche da enti privati, cooperative sociali ed enti pubblici. A loro volta gli stessi detenuti possono chiedere di esercitare attività artigianali, intellettuali, artistiche o di essere ammessi a lavorare a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità, gestiti da enti pubblici, di assistenza sociale e di volontariato.
Presso ogni penitenziario, è istituita una apposita commissione (che opera senza compensi né rimborsi) che coordina le attività lavorative dei detenuti tenendo conto dell'anzianità di disoccupazione, dei carichi di famiglia e delle abilità lavorative possedute. Inoltre, insieme a tutte le ordinarie garanzie che accompagnano un rapporto di lavoro nella società libera in materia di orari, riposi festivi, ferie annuali retribuite, assicurazioni Inps e Inail ecc., l'amministrazione penitenziaria deve favorire, attraverso apposite convenzioni, un servizio di assistenza specialistica ai detenuti nelle loro pratiche con la previdenza (pensioni, sussidi ecc.) e per le misure di avviamento al lavoro o di ricollocazione. Sono esclusi dal lavoro penitenziario i detenuti e gli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare (detto "art. 14 bis").