Nuova veste al "bonus" integrativo
È compito del sostituto d'imposta – nel caso l'Istituto per il sostentamento – provvedere ad attribuire il trattamento integrativo. Da questo mese, il trattamento compare sul cedolino del sacerdote in una nuova veste. Questo consente all'ufficio diocesano di identificare e verificare su quali posizioni si sta riconoscendo il bonus integrativo e di poter prevenire eventuali recuperi in sede di dichiarazione dei redditi.
Già dallo scorso anno l'Istituto Centrale riconosce il trattamento integrativo tenendo conto dei redditi erogati dallo stesso ICSC. Questo non esclude però che nella sua dichiarazione dei redditi il sacerdote debba inserire altri importi che fanno superare la soglia complessiva di 15 mila euro, con la conseguenza di dover restituire il trattamento di 1.200 euro. Messa in evidenza l'attribuzione del trattamento, i sacerdoti interessati sono ora messi nelle condizioni di poter chiedere l'eventuale revoca del beneficio (email all'Ufficio Sacerdoti: gps@icsc.it).
L'Istituto Centrale precisa che il trattamento è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni a qualsiasi titolo spettanti sia superiore all'imposta Irpef lorda. In questi casi il trattamento integrativo (comunque non superiore a 1.200 euro l'anno) spetta come differenza tra la somma delle detrazioni spettanti e l'Irpef lorda. La detrazione base per il lavoro dipendente è di 1.800 euro l'anno per i redditi complessivi fino a 15 mila euro.