Rubriche

Novità sul pignoramento di conti correnti e pensioni Inps

Vittorio Spinelli giovedì 30 marzo 2017
Trovarsi in debito con il Fisco è una eventualità, sempre spiacevole, che accomuna senza distinzioni enti religiosi ed aziende, laici e sacerdoti. Una parità di condizioni che trova particolare applicazione in una novità che attende tutti i contribuenti a partire dal prossimo 1° luglio.
Nell'ipotesi di una esecuzione forzata del pagamento, l'Agenzia delle Entrate-riscossione (ex Equitalia) potrà procedere al pignoramento del conto corrente del debitore, senza alcuna preventiva autorizzazione. Finora è stato necessario per l'ente creditore ottenere l'autorizzazione del tribunale. Di fatto il titolare del conto si troverà privato delle somme disponibili sul conto, provenienti da qualsiasi fonte (assegni, pensioni, trasferimenti, patrimonio ecc.) e che verranno utilizzate per saldare il debito col fisco. Nel merito, l'Agenzia per la riscossione potrà consultare le banche dati dell'Inps per acquisire ogni informazione utile. A monte di questa procedura, l'interessato ha già ricevuto una normale cartella di pagamento e non pagata entro i tempi indicati. Per impedire il pignoramento dovrà richiedere una dilazione entro 60 giorni dalla notifica della cartella e, se accolta, versare la prima rata. Alla cartella esattoriale non pagata entro 60 giorni, si aggiunge il nuovo divieto di compensare crediti di imposta fino a concorrenza di 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte e debiti accessori. L'inosservanza è colpita con la sanzione del 50% del debito già iscritto a ruolo.
Pensioni Inps. La novità del pignoramento del conto corrente va raccordata con le disposizioni che proteggono il pensionato dal sequestro, dal pignoramento dell'assegno mensile. A questa garanzia sono state aggiunte alcune precisazioni dall'articolo 545 del Codice civile (modificato dal decreto 83/2015). Infatti le somme pagate dall'Inps beneficiano della impignorabilità in quanto hanno natura previdenziale, carattere che conservano solo fino a quando rientrano nelle competenze dello stesso Istituto. Ma nel momento in cui vengono accreditate su un conto corrente si sommano e si confondono nel saldo perdendo l'originaria natura.
Il nuovo articolo 545 fa quindi una distinzione: quando la pensione è stata accreditata sul conto prima del pignoramento, diventa intoccabile un importo pari al triplo dell'assegno sociale (1.345 euro per il 2017) e l'eventuale eccedenza diventa tutta pignorabile. Se la pensione è accreditata sul conto dopo il pignoramento, l'impignorabilità opera quando la pensione non supera l'importo dell'assegno sociale aumentato della metà (oggi 672 euro). Solo l'eventuale eccedenza è pignorabile ma nel limite del quinto.