Il bonus di 200 euro finalizzato a risarcire una tantum gli aumenti delle bollette del gas e della luce presenta diversi aspetti critici per il clero. Il decreto che attiva il bonus (n. 50/2022) prende in considerazione le diverse categorie sociali fino ai liberi professionisti, cercando di non escludere nessuno, ma non contempla fra i beneficiari anche i ministri di culto. Pertanto i sacerdoti, pur colpiti come tutti dai nuovi aumenti, non hanno alcun diritto al ristoro comune, salvo correzioni (per ora improbabili) del decreto durante la conversione in legge. La mancata previsione non esclude tuttavia che diversi ministri di culto potranno ricevere, a titolo proprio e per una sola volta, i 200 euro in base ad altra motivazione. Devono cioè risultare appartenenti a una delle diverse categorie e con i requisiti distintamente indicati dal decreto: a) i cittadini che alla data del prossimo 30 giugno risulteranno titolari di pensione, assegno, accompagno ecc. di qualsiasi categoria ed ente, quindi comprese le pensioni Inps del Fondo Clero e le pensioni dello Stato (scuola ecc), e aventi un reddito nel 2022 inferiore a 35mila euro, sempre escludendo la casa di abitazione. Il bonus è automatico e lo pagherà l'Inps col cedolino di luglio, oltre alla quattordicesima se sono presenti le relative condizioni. Il bonus non è tassato e non costituisce reddito. Per i pensionati del Fondo Clero non incide quindi sull'ammontare di eventuali altri assegni e non modifica la trattenuta di un terzo in corso sulla pensione del Fondo. Il requisito della titolarità di pensione entro il mese di giugno esclude dal bonus tutti i pensionati con decorrenza dal 1° luglio 2022. b) i lavoratori dipendenti del settore pubblico (come i docenti di religione, i cappellani ecc.) che in uno dei mesi fra gennaio e aprile 2022 hanno beneficiato di una riduzione dell'0,8 % dei contributi Inps. Restano quindi esclusi dal bonus i sacerdoti il cui reddito personale proviene unicamente dal sistema di sostentamento, sistema non interessato allo sconto dei contributi, sebbene il reddito sacerdotale sia equiparato a quello da lavoro dipendente. Va spiegato però perché il bonus sia previsto anche per le colf e le badanti (come quelle presenti in canonica) che sono a pieno titolo lavoratrici dipendenti e tuttavia escluse dalla riduzione dei contributi.