Alla collana delle Intese tra lo Stato e le diverse confessioni religiose si è aggiunto l'accordo con l'Istituto Buddista Italiano "Soka Gakkai" (Ibisg). Il testo ufficiale è stato siglato il 27 giugno scorso tra Renzi e il presidente Tamotsu Nakajima. Spetta ora al Parlamento procedere alla definitiva approvazione con una legge ordinaria. La tradizione buddista in Italia è presente anche con l'Unione Buddista Italiana (Ubi), che già nel 2012 ha stipulato un'autonoma Intesa con lo Stato italiano. Non di meno tra le due tradizioni scorrono amichevoli rapporti e, pur con profonde diversità, un reciproco riconoscimento.Grazie al recente accordo, "Soka Gakkai" ha ottenuto la partecipazione all'8 per mille, operativa però solo dopo l'approvazione della legge ordinaria. Per il suo culto l'Istituto Buddista si avvale di ministri di culto che non percepiscono alcun compenso per la loro attività, essendo gratuita e volontaria. Queste caratteristiche li escludono dall'obbligo delle assicurazioni Inps. L'altra confessione buddista Ubi provvede invece al sostentamento dei suoi ministri, per i quali versa i contributi previdenziali previsti dalle leggi vigenti.È ovvio dedurre che i ministri di culto a titolo gratuito (salvo a vivere di elemosine) debbano svolgere parallelamente un'attività lavorativa retribuita, per la quale sono soggetti ai relativi contributi pensionistici.Simile all'accordo con "Soka Gakkai" è l'Intesa con i mormoni, una confessione che organizza il suo culto tramite ministri esclusivamente a titolo gratuito e che ha rifiutato ogni forma di sostegno pubblico diretto o indiretto. La libera scelta, culturale ed organizzativa di "Soka Gakkai" di avvalersi del servizio gratuito dei propri ministri di culto si traduce oggettivamente in una auto-esenzione dalla previdenza obbligatoria del Fondo Clero gestito dall'Inps. L'esenzione/esclusione dal Fondo Inps è un criterio che è stato sostenuto da alcune confessioni che hanno stipulato Intese nel corso degli ultimi anni. Un criterio che rispetta le richieste delle confessioni, ma che si sottrae alla legge dell'ordinamento italiano (903/73 art. 5) che dichiara obbligati all'iscrizione al Fondo Clero, senza distinzioni, tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Il contrasto si ritrova anche in un'ambigua interpretazione di analoghe esenzioni contenute in altre Intese. Ma, all'origine, pesa in ogni caso la composizione ufficiale della Commissione incaricata di istruire gli accordi confessionali, che enumera la presenza di ben sette ministeri, ma non quella del competente Ministero del Lavoro.