La solidarietà e il sostegno verso i numerosi migranti e gli extracomunitari in genere (ma anche verso i molti disoccupati a causa della crisi) hanno suscitato nelle parrocchie, negli enti o in altre strutture religiose del posto, l'occasione di offrire una occupazione lavorativa, in genere saltuaria o di breve durata. Grazie all'opera caritativa delle persone e degli enti ecclesiastici, non pochi stranieri hanno in seguito raggiunto una sistemazione lavorativa non precaria e accompagnata da tutte le tutele previste dal sistema previdenziale.Nella sollecitudine di sacerdoti e religiosi non è raro tuttavia imbattersi in un buonismo di maniera, sbrigativo nei fatti e sfuggente ai doveri e ai paletti della normativa sul lavoro, e quindi a rischio di gravi conseguenze personali ed economiche.Voucher. Le regole sui piccoli lavori, sulle prestazioni accessorie, temporanee, occasionali ecc. – compensate con i buoni lavoro ("voucher") – sono state recentemente riviste. In particolare, è stato aumentato da 5.000 a 7.000 euro netti (lordi 9.333 euro) il limite dei compensi che possono essere complessivamente percepiti da un lavoratore occasionale nell'arco di un anno (calcolatoda gennaio a dicembre), importo esente da qualsiasi imposta o tassa. Tuttavia i voucher per gli stranieri sono utilizzabili solo se la loro presenza in Italia rispetta tutte le caratteristiche della regolarità.Comunicazione obbligatoria. Le nuove regole sono ufficialmente in vigore dal 25 giugno scorso. È stato confermato, in particolare, l'obbligo che incombe sui committenti di lavoro accessorio (persone fisiche, enti, professionisti ecc.) di inviare, prima dell'effettivo svolgimento della prestazione occasionale, una "dichiarazione di inizio prestazione" con tutti i dati personali del lavoratore. In genere nel corso del giorno che precede, ma anche nello stesso giorno purché avvenga in orario anteriore all'inizio effettivo dell'attività.La comunicazione obbligatoria deve essere effettuata all'Inps, ed è valida anche per l'Inail. Tuttavia, in attesa che vengano aggiornate le consuete procedure telematiche, il Ministero del Lavoro ha disposto che fino al prossimo 31 dicembre la comunicazione obbligatoria avvenga seguendo le procedure tuttora in corso, cioè, a scelta, sul sito dell'Inps oppure al call center oppure ad un ufficio locale dell'ente.La violazione di questo obbligo fa presumere lo svolgimento di lavoro in nero. Se la comunicazione era dovuta da committenti in possesso di partita Iva, si applica una "maxi sanzione" fino a 15.600 euro, iniziando da 195 euro per ogni giornata lavorativa di accertata evasione.