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Maternità oltre il lavoro

Vittorio Spinelli martedì 6 maggio 2003
Maggiore tutela della maternità oppure uffici del lavoro di manica larga? è il dubbio che si è posto l'Inps di fronte ai provvedimenti di alcuni Ispettorati del lavoro che hanno autorizzato la lavoratrice in gravidanza o in puerperio ad assentarsi dal servizio oltre il canonico periodo di due mesi prima e di tre mesi dopo il parto. L'interdizione anticipata dal lavoro, che è accompagnata dalla indennità di maternità, è una normale misura di tutela già prevista dalle norme in vigore. Di recente è stata concessa dagli uffici del lavoro con nuove modalità, a prima vista eccezionali; fra i casi più frequenti quelli del rapporto di lavoro cessato nel frattempo e quello della proroga fino a 7 mesi dopo il parto. Per autorizzare l'interdizione anticipata, le disposizioni in materia, contenute nel decreto 151/2001, prevedono queste condizioni alternative: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza e di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. b) quando le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino. c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. Per una opportuna uniformità di comportamento tra tutti gli uffici interessati (comprese le Direzioni provinciali del lavoro) l'Inps ha interessato il ministero del Welfare a fornire maggiori indicazioni per i casi controversi. Nell'attesa di queste precisazioni, l'istituto di previdenza ha adottato alcune soluzioni provvisorie, anche alla luce di un precedente parere del Consiglio di Stato. Il Consiglio si era espresso favorevolmente, riconoscendo il diritto alla indennità di maternità anche dopo la intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, purché ne ricorressero i presupposti di legge; quando cioè non fossero trascorsi più di 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro oppure non più di 60 giorni tra un provvedimento di proroga dell'interdizione ed il successivo. Di conseguenza - precisa l'Inps - spetta il diritto all'indennità di maternità durante l'assenza anticipata quando ricorre il caso a), che riguarda esclusivamente le condizioni fisiche riferite alla gravidanza, condizioni che impedirebbero lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, anche quella di un successivo rapporto di lavoro.
Diverse invece le situazioni b) e c) che sono strettamente connesse al tipo di attività
svolta dalla lavoratrice al momento della richiesta. In questi due casi, considerando la data di cessazione del rapporto di lavoro, l'Inps provvederà a segnalare alla locale Direzione del lavoro l'opportunità di una revoca dell'autorizzazione oppure di una modifica della durata del provvedimento. Il che non impedisce di poter concedere ulteriori provvedimenti favorevoli, se giustificati dalle condizioni di lavoro o ambientali relativi ad un nuovo rapporto di lavoro.