Entro il 30 giugno i lavoratori dipendenti, italiani o stranieri, devono completare le ferie dell'anno 2012 non ancora utilizzate. Per le esigenze del lavoratore, ma anche per sostenere gli interessi dell'azienda, la legge prevede che, dopo l'anno di competenza, si possano utilizzare i riposi annuali (in genere due periodi di due settimane) nel corso dei successivi 18 mesi. Si tratta di un diritto irrinunciabile del dipendente, e non sono validi eventuali accordi di circostanza con il datore di lavoro per sostituire le ferie, in corso o arretrate, con altri benefici.Può accadere, tuttavia, che le vecchie ferie non possano essere smaltite nei tempi giusti. Le ferie arretrate e non godute vanno quindi risarcite. Al lavoratore è dovuta un'indennità sostitutiva di importo pari alle retribuzioni giornaliere spettanti per il periodo dei riposi non goduti. Sebbene questa indennità sia riferita alle retribuzioni sottostanti, si tratta in realtà di una somma a titolo di risarcimento dovuto al lavoratore, e non di un compenso di natura lavorativa.Nella sentenza n. 118/13 del 12 giugno scorso la Corte di giustizia europea ha confermato il diritto a questa indennità, estendendolo anche al caso di ferie non godute al momento in cui il rapporto di lavoro si interrompa a causa del decesso del lavoratore. Secondo la Corte, il diritto alle ferie annuali retribuite, che sono state estese a tutti Paesi dalla direttiva 2003/88, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare. Nel termine «retribuite» - prosegue la Corte- è compreso sia il pagamento della retribuzione nel corso dei riposi sia dell'indennità risarcitoria nei casi di mancato godimento delle ferie. Da questo deriva anche la trasmissione dell'indennità agli eredi del lavoratore deceduto. La stessa, inoltre, non può essere subordinata alla presentazione di una precisa richiesta dell'interessato. Se così non fosse, qualsiasi evento fortuito (cassa integrazione, malattia, decesso ecc.) e indipendente dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro, comporterebbe retroattivamente la perdita totale del diritto alle ferie retribuite, sancite dalla direttiva europea.Spending review. Appare ora fuori rotta la legge 135/2012 sul contenimento della spesa pubblica che ha imposto il divieto di monetizzare le ferie, e altri riposi, non godute dal personale dipendente e dai dirigenti delle amministrazioni pubbliche. Il divieto deve essere osservato anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro (pensionamento Inps, limiti di età) ma con una distinzione per il personale della scuola.