Le (in)certezze del Fondo Clero
Non sono da meno alcuni decreti, emessi dal ministero dell'Interno, che autorizzano l'iscrizione al Fondo Clero dell'Inps a enti e organismi confessionali diversi da quelli cattolici. In questi decreti (l'ultimo è per la Consulta Evangelica in Napoli), a causa di un pigro copia-incolla, si trascina una disposizione della più antica previdenza per il clero (leggi nn. 579 e 580 del 1961) che consentiva la sospensione dei versamenti Inps ai sacerdoti già occupati all'epoca anche come lavoratori dipendenti. Il riferimento alla vecchia norma compare tuttora di decreto in decreto, malgrado sia stata da tempo superata dalla successiva legge 903/1973. Di recente, la stessa norma è stata invece ricordata dall'Istituto per il sostentamento del clero in occasione del calcolo della remunerazione spettante ad alcuni sacerdoti, oggi di veneranda età e da tempo pensionati. Si tratta di sacerdoti che nel 1961, ricorrendone le condizioni di legge, esercitarono l'opzione di non iscriversi al Fondo Clero. Gli interessati, se non in possesso di documentazioni originarie, possono ottenere analoghe attestazioni dalla Curia, organo competente per legge a emettere documenti idonei alla iscrizione e alla cancellazione dal Fondo Inps dei sacerdoti in essa incardinati.
Saldo contributi. L'Inps ha indicato il prossimo 31 maggio come scadenza per versare, senza aggiunta di interessi, il conguaglio sui contributi al Fondo Clero dovuti per gli anni 2009 e 2010. Il pagamento (103,32 euro complessivi per i due anni interi) interessa in prima persona i sacerdoti che non sono stati compresi nel sistema di sostentamento, almeno in parte. Spetta invece all'Istituto centrale per il clero adeguare la contribuzione degli altri sacerdoti alle nuove tariffe di legge. L'integrazione dei vecchi contributi per il corrente 2011, se non effettuata già con la prima rata in scadenza il 31 marzo scorso, deve essere onorata con gli interessi di legge.