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Lavoro autonomo, cumulo Inps

Vittorio Spinelli martedì 26 luglio 2005
Oltre all'annuale dichiarazione dei redditi al Fisco, una numerosa schiera di pensionati è obbligata, secondo la legge 503/92, a presentare un'ulteriore denuncia fiscale al proprio ente di previdenza. Si tratta dei lavoratori già pensionati entro il 2004 che, lo scorso anno, hanno percepito redditi da lavoro autonomo, solo in parte cumulabili con la pensione. Le denunce aggiuntive consentono all'Inps di verificare l'esattezza delle trattenute sulla pensione, dovute per il cumulo dei redditi nel 2004. L'operazione interessa, a titolo provvisorio, anche le analoghe trattenute per il 2005. Le verifiche possono determinare importi sia a debito sia a credito dell'interessato. La scadenza. La comunicazione all'Inps va effettuata sul modulo 503/Aut (oppure su carta libera) ed osserva la stessa scadenza per la presentazione cartacea di Unico. Quest'anno il termine cade il prossimo 31 luglio (domenica) ma slitta al 1° agosto (seguente giorno lavorativo). È ormai consuetudine che, a causa delle vacanze, un apposito decreto rinvii la scadenza di tutti gli adempimenti fiscali che precedono o seguono il ferragosto. È stata avanzata l'ipotesi che lo slittamento, previsto per il giorno 22, interessi anche la presentazione di Unico. L'Agenzia delle Entrate conferma però che la semplice presentazione di documenti è esclusa dal decreto in questione, restando quindi ferma la data del 1° agosto. Di conseguenza, non muta neppure il termine per la denuncia all'Inps, che va inviata anche se non sono intervenute modifiche dalla segnalazione dello scorso anno. Chi non presenta la dichiarazione pagherà una sanzione il cui importo, stabilito dalla legge, è pari ad una annualità della pensione Pensionati esenti. I redditi da inserire nella denuncia, al netto di tasse e contributi, sono quelli prodotti sia in Italia sia all'estero, riferibili ad attività di artigiano, di commerciante o di coltivatore diretto e ad ogni altra attività autonoma, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali. Anche se hanno percepito tali redditi, sono tuttavia esentati dalla dichiarazione all'Inps, i titolari di pensione di vecchiaia oppure di anzianità a partire dal mese che segue il compimento dell'età pensionabile, i titolari di pensione maturata con almeno 40 anni di contributi, i titolari di assegni e pensioni di invalidità se il reddito aggiuntivo è stato inferiore al trattamento minimo dell'assicurazione generale (pari per l'intero 2004 a 5.358,34 euro). Inoltre, non è tenuto alla dichiarazione chi ha percepito solo: a) redditi da attività riservate agli anziani nell'ambito di programmi socialmente utili promossi da enti pubblici, b) indennità di giudice di pace, di giudice onorario aggregato, di giudice tributario, c) indennità per cariche pubbliche elettive (amministratori locali, membri di consigli regionali, parlamentari nazionali ed europei).