I pensionati dell'Inps l'hanno già ricevuta, quelli dell'Inpdap la riscuotono in questi giorni, gli addetti nell'industria e nel commercio alla vigila di Natale, ma per tutti, pensionati e lavoratori, la gratifica natalizia si volatilizza molto presto. Il suo importo si matura, in realtà, lungo tutto il corso dell'anno ed è intero solo se il periodo di lavoro dura dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Le assenze dal lavoro incidono di norma sulla formazione della gratifica, ma con diverse eccezioni. La tredicesima mensilità non è intaccata dalle ferie, dalle festività, dai permessi retribuiti, dal periodo di astensione obbligatoria per maternità, dai periodi di malattia e di infortunio (solo per i giorni detti «di comporto» indicati dal contratto), dal congedo matrimoniale, dal richiamo alle armi, dalla cassa integrazione. Il diritto alla tredicesima è sorto nel 1946, è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti (comprese le collaboratrici domestiche ma esclusi i collaboratori), la sua applicazione è ormai consolidata e tuttavia spuntano ancora novità sulla materia.
Assistenza ai disabili. I permessi dal lavoro, orari e mensili, utilizzati per l'assistenza a familiari disabili oppure dallo stesso lavoratore disabile, benché retribuiti, non sono considerati utili alle ferie da molti contratti collettivi del settore privato. Poiché nel settore pubblico accade il contrario, il Ministero del lavoro ha ritenuto che non si può accettare alcuna discriminazione fra i lavoratori in merito alle condizioni di lavoro che coinvolgono anche portatori di handicap. Inoltre, poiché la tredicesima è una indennità di carattere retributivo, non è lecito neppure discriminare il diritto a percepirla, distinguendo fra congedi di assistenza per i familiari e congedi per lo stesso lavoratore disabile.
Cassa integrazione. Ricevendo l'indennità di cassa integrazione, il lavoratore può chiedere il pagamento di un conguaglio riferito alla tredicesima mensilità. Per la precisione, il lavoratore non ha diritto ad una mensilità aggiuntiva ai dodici trattamenti di sostegno percepiti mensilmente. Tuttavia può ottenere dall'Inps la differenza tra la somma che l'ente liquida in relazione alla retribuzione mensile (già calcolando anche un dodicesimo della tredicesima mensilità) e l'importo massimo della cassa integrazione. Per il 2006 l'importo massimo è di 830,77 euro lordi, oppure di 998,50 euro se la retribuzione del lavoratore supera i 1.797,31 euro.
In ogni caso, non si ha diritto ad alcuna differenza se la cassa integrazione normalmente calcolata supera da sola l'importo massimo di legge e quindi non vi è capienza per aggiungere una ulteriore differenza.
Domestici a ore. Per calcolare la tredicesima delle colf e delle badanti a ore, occorre prima calcolare il salario medio settimanale (la somma dei compensi di un periodo diviso il numero delle settimane comprese). Il risultato si moltiplica per 52 settimane e poi si divide per 12.