La pensione in cumulo, operativa per l'Inps ma in sospeso per le Casse
Il nuovo canale di pensionamento, che interessa centinaia di migliaia di lavoratori, è in vigore dal 1° gennaio 2017. Tuttavia le prime istruzioni dell'Inps (con la circolare n. 60 del 16 marzo scorso) sono state rallentate da problematiche interne alle Casse di previdenza dei professionisti, anche queste coinvolte nell'applicazione del nuovo cumulo contributivo. La nota dell'Inps è stata quindi anticipata in attesa di un intervento dei Ministeri in merito alle contribuzioni dei liberi professionisti.
Le Casse detengono numerose contribuzioni di carriere professionali, interrotte per vari motivi e quindi non produttive per un assegno di vecchiaia. La valorizzazione di questi versamenti, consentita ora dalla loro cumulabilità, comporta per le Casse l'onere di nuove pensioni (sebbene pro-quota) con impreviste ricadute sui rispettivi bilanci attuali e futuri. Nello stesso Inps, ancor prima del nuovo cumulo, era stato calcolato un milione di posizioni assicurative (cosiddette "silenti") con un numero di contributi insufficiente per un assegno pensionistico. Inoltre, diverse Casse professionali sono interessate a coordinare la propria normativa pensionistica con quella del nuovo cumulo al fine di evitare possibili disparità di trattamento.
Istruzioni Inps. Nel dare il via alla lavorazione delle nuove pensioni, l'Inps precisa che il cumulo può essere chiesto per conseguire l'assegno di vecchiaia anche da coloro che sono già in possesso dei requisiti per il diritto autonomo ad una pensione in una delle gestioni interessate (oppure per ottenere la pensione anticipata), compresi gli adeguamenti alla speranza di vita. Stessa facoltà è riconosciuta ai superstiti di un lavoratore ai fini di una pensione indiretta, anche se risultava già maturato il diritto ad una pensione autonoma.
Le ipotesi di cumulo riguardano inoltre i contributi versati all'estero, nei limiti di quanto stabilito dai regolamenti europei e delle convenzioni stipulate dall'Italia con Paesi extra UE. Sarà quindi necessario aver maturato in Italia la contribuzione minima richiesta per la totalizzazione internazionale.
Per utilizzare il nuovo cumulo, è possibile rinunciare ad eventuali domande di totalizzazione o di ricongiunzione già presentate e non ancora definite oppure accolte e con pagamento rateale in corso.