Nel 2013 sono state presentate all'Inps 2 milioni e 135 mila domande di indennità di disoccupazione. È il dato complessivo – tra Aspi, miniAspi, disoccupazione ordinaria e speciale per l'edilizia – registrato dall'Istituto di previdenza, con un aumento del 33,8% rispetto alle richieste del 2012. La statistica fotografa due picchi di domande. Rispettivamente nel mese di luglio, in corrispondenza alla chiusura di numerose aziende prima della stagione estiva. Identico fenomeno a settembre, per la mancata riapertura di diversi stabilimenti dopo la pausa feriale. La tendenza in atto a elevati livelli di disoccupazione è mitigata da alcuni miglioramenti alle indennità ai lavoratori colpiti dalla crisi, con alcune esclusioni. Fuori dall'Aspi si trovano infatti gli operai agricoli e gli extracomunitari sta-gionali con permesso di soggiorno. La misura dell'indennità è pari al 75% della retribuzione, entro un importo mensile della stessa retribuzione di 1.192,98 euro (valido nel 2014). Si aggiunge il 25% della eventuale retribuzione superiore. Il totale non può superare quest'anno 1.165,58 euro. La durata dell'indennità è di 8 mesi per lavoratori e lavoratrici sotto i 50 anni di età, è di 12 mesi per le fasce di età tra 50 e 55 anni, e da quest'anno sale a 14 mesi per chi ha superato i 55 anni. Tuttavia i due mesi in più spettanti dal 2014 sono liquidati in misura ridotta, al 70%.Vigili del fuoco. Spetta al ministero dell'Economia raccogliere i dati retributivi per il personale volontario dei Vigili del fuoco interessati alle indennità Aspi e miniAspi. L'afflusso all'Inps di questi dati incontra attualmente alcune difficoltà. Per evitare evidenti danni economici agli interessati a causa di ritardi o di mancanza di requisiti, l'Inps considera valide anche le certificazioni cartacee emesse dai Comandi provinciali del Corpo dei vigili del fuoco nella qualità di datori di lavoro. I vigili in posizione di volontario sono soggetti all'assicurazione Inps contro la disoccupazione indipendentemente dalla durata del richiamo e della esistenza o meno di un altro rapporto lavorativo.Fondi di solidarietà. Un'ulteriore integrazione alle indennità, in termini di importi e di durata, è prevista dai fondi di solidarietà bilaterali nei settori lavorativi non coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali, ora in via di costituzione e promossi da aziende e sindacati nei casi di cessazione dal rapporto di lavoro. La legge di stabilità del 2014 adotta alcune misure a favore dei fondi di solidarietà e, in questa prospettiva, ripristina il Fondo per il personale del trasporto aereo, del quale era prevista la cessazione dal 1° gennaio 2014.