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La Corte di Cassazione mette alcuni paletti al riscatto della laurea di co.co.co. e professionisti

Vittorio Spinelli martedì 24 settembre 2019
È in cantiere una circolare dell'Inps sull'applicazione del "Decreto crisi" (n. 101 del 3 settembre scorso) che ha introdotto diverse novità nella Gestione separata Inps per i collaboratori e per i professionisti senza altre previdenze. Per gli iscritti alla Gestione che non abbiano altre assicurazioni e che non siano già pensionati il decreto migliora l'accesso a diverse prestazioni. Sono interessate l'indennità di malattia, la degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale.
I miglioramenti sono stati adottati come parziale soluzione alla discontinuità del lavoro dei collaboratori che provoca interruzioni nei versamenti pensionistici e che rende difficoltoso ottenere i sostegni economici. Il decreto (ferme restando altre condizioni) riduce pertanto il requisito, da 3 ad 1, del numero dei mesi di contributi accreditati nell'anno che precede cronologicamente il periodo da indennizzare.
Più congruo diventa inoltre l'importo giornaliero in caso di degenza ospedaliera che aumenta del 100% e passa quindi, secondo i versamenti effettuati nella Gestione, da 22,48 a 44,96 euro (per chi possiede fino a quattro mesi di contributi), da 33,71 a 67,42 euro (contributi da 5 a 8 mesi), da 44,95 a 88,90 euro (contributi da 9 a 12 mesi). Ovviamente i nuovi importi si applicano sugli eventi successivi oppure a cavallo della data del 3 settembre scorso, giorno di entrata in vigore del decreto. In parallelo aumenta anche l'importo dell'indennità di malattia che, per ogni giornata indennizzata e secondo il numero dei mesi accreditati, sale a 22,48 euro, a 33.72 euro o a 44,96 euro.
Riscatto laurea. È intervenuta di recente la Corte di Cassazione sul riscatto della laurea nella Gestione separata, con una sentenza (n. 16828/2019) che pone dei limiti al diritto dei collaboratori e dei professionisti. In sostanza la Cassazione nega il riscatto quando gli anni accademici sono tutti o in parte anteriori al 1° aprile 1996. Questo perché la Gestione separata è stata istituita da quella data e non è quindi possibile versare contributi in una assicurazione quando ancora non esisteva. Il criterio si applica sia per i collaboratori "doc" sia per quelli iscritti anche ad altra assicurazione. La sentenza non incide sul nuovo riscatto "light" col calcolo contributivo (circ. Inps n. 106/2019).