La categoria del clero «divisa» dal bonus
Anche le regole per il pagamento del bonus ai beneficiari indicati nel decreto hanno aggiunto un'ulteriore ingiustizia, provocando una sofferta divisione nella categoria. In pratica un buon numero dei ministri di culto ha infatti diritto al bonus a titolo personale nella qualità di pensionato, e come gli altri pensionati dell'Inps, rientrando sotto i 35 mila euro di reddito, hanno ricevuto il bonus nella attuale rata di luglio.
Una situazione che ha acuito il disappunto dei non pensionati. Di qui il ricorso di alcuni degli esclusi a una soluzione alternativa, puntando sulla assimilazione delle remunerazioni sacerdotali ai redditi dei lavoratori dipendenti, e quindi su una competenza diretta dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero (Icsc) quale ente liquidatore del bonus.
Le crescenti richieste dei sacerdoti hanno indotto l'Istituto del sostentamento a una nota ufficiale, con la quale precisa che, in base al decreto, i lavoratori dipendenti interessati al bonus sono coloro che devono aver beneficiato, nel primo quadrimestre 2022 e almeno per un mese, dell'esonero dello 0,8% dell'aliquota contributiva IVS. Poiché non hanno una contribuzione a proprio carico (n.d.r. diversa dal Fondo clero), i sacerdoti non rientrano nella suddetta tipologia. Sono pertanto precluse anche locali iniziative degli uffici diocesani.
Docenti di religione. Il portale NoiPa ha comunicato che il bonus di 200 euro netti sarà liquidato ai docenti di ruolo e ai docenti a tempo determinato
(incaricati annuali di religione
con contratto
al 31 agosto) con un cedolino dedicato. Non è necessario fare alcuna domanda. Tuttavia, poiché gli uffici scolastici sono coinvolti in una particolare tempistica, l'attribuzione del bonus avverrà generalmente con la retribuzione di agosto (cedolino del giorno 23) nel rispetto delle competenze del mese di luglio.