L'Inps fa il punto sui bonus per nuove nascite e baby sitter
In via generale il premio è previsto per le donne in maternità e per le madri, di nazionalità italiana o comunitaria, che siano residenti in Italia. Sono ammesse anche le donne non comunitarie che abbiano però lo status di rifugiato politico o che siano in condizione di protezione sussidiaria. Sono validi inoltre il permesso UE di lungo soggiorno oppure la carta di soggiorno come familiare di un cittadino dell'Unione. Il beneficio si matura, a partire dal 1° gennaio 2017, al compimento del 7° mese di gravidanza oppure a parto avvenuto anche se questo è antecedente l'inizio dell'8° mese.
A questi eventi sono equiparate le adozioni, nazionali o internazionali, di un minore, ottenute in base ad una sentenza definitiva, come pure gli affidamenti preadottivi, anche questi di tipo nazionale o internazionale. Indipendentemente dai redditi dell'interessata, l'Inps paga gli 800 euro in un'unica soluzione al verificarsi di ciascuno degli eventi previsti (gravidanza, parto, adozione, affidamento) e – questa è una novità aggiunta – spetta per ogni figlio nato, adottato o affidato.
Baby sitter. In seguito all'abolizione del sistema dei voucher, l'Inps ha dovuto bloccare l'emissione di nuovi "buoni lavoro". La modifica del sistema – precisa l'Istituto – non incide sulla emissione degli altri voucher, di 600 euro, per il servizio di baby sitter previsto per le lavoratrici dipendenti, come alternativa al congedo parentale, e poi esteso ad artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, oltre alle collaboratrici coordinate e continuative.
Cooperative agricole. Aumenta l'indennità di maternità per le lavoratrici dipendenti di cooperative e di consorzi agricoli. Grazie ad una recente modifica del contratto nazionale di lavoro, il datore di lavoro integrerà, per un massimo di 5 mesi, l'indennità dell'Inps fino al 100% dell'ultima retribuzione percepita dalla lavoratrice prima dell'assenza obbligatoria per maternità. L'integrazione spetta ora a tutte le dipendenti a partire dal 1° gennaio 2017 ed indipendentemente dal tipo di contratto in corso. L'intervento dell'impresa agricola si aggiunge anche alla prestazione per maternità già liquidata alla lavoratrice, in prima battuta, dalla cosiddetta "cassa extra legem" istituita per i lavoratori agricoli.