Nelle antiche memorie dell’Inps si narrava dell’operazione “Poseidone” che periodicamente pescava dagli archivi amministrativi gli esercenti arti e mestieri non in regola con i contributi della Gestione Separata. Poseidone ha fatto il suo tempo, superato a passi da gigante dalla tecnologia. Ma non si sono interrotte le verifiche dell’Istituto di previdenza, che in questi giorni le ha rilanciate in grande stile all’interno del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) in una linea di sviluppo intitolata “Iscrizione”. La nuova iniziativa grava su tutti i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, sia per i parasubordinati (per i quali l’obbligo dei contributi è in capo all’azienda committente), sia per i soggetti che producono reddito da esercizio di arti e professioni. L’operazione informatica attiva controlli preventivi e automatizzati, anche dai più recenti dati fiscali, attingendo informazioni da tutti gli archivi elettronici dell’Istituto e dai Casellari nazionali dei lavoratori attivi e dei pensionati, allo scopo di rilevare l’assenza di una specifica istanza di iscrizione alla Gestione. La verifica risale a ritroso alla data più remota di denuncia Unimens per i lavoratori parasubordinati e, per i professionisti, al più antico F24 di competenza.
Tramite il servizio My Inps (e a seguire anche per posta elettronica) l’ente invia in questi giorni una comunicazione ai liberi professionisti e ai parasubordinati per segnalare che non hanno presentato la domanda telematica di iscrizione. Nel caso in cui il contribuente non proceda spontaneamente alla regolarizzazione, l’Istituto provvede ad assegnare d’ufficio la data di iscrizione. Questa, per i liberi professionisti sarà la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi. Per i parasubordinati risalirà invece alla prima data di inizio attività indicata dal committente tramite le denunce dei compensi erogati.
Quadro RR. Per la dichiarazione dei redditi in corso, l’Inps precisa che nel caso in cui sia stata percepita una indennità di maternità, il relativo importo va dichiarato tra i componenti positivi (RE3) e che concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali. L’importo non può essere detratto dalla base imponibile previdenziale da indicare nel Quadro RR.
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