Col messaggio n. 3647 del 9 ottobre scorso l'Inps ha disposto il pagamento, sulla prossima rata di novembre (giorno 2), degli arretrati della nuova "maggiorazione sociale" (cosiddetto "incremento al milione") a favore degli invalidi civili totali, dei sordi, dei ciechi assoluti e dei pensionati per inabilità da lavoro. Con questa provvidenza l'importo dell'assegno mensile aumenta da 285,66 euro a 651,51 euro per 13 mensilità, a partire dai 18 anni di età ma possedendo redditi non superiori a 8.496,63 euro l'anno (o a 14.447,42 per i coniugati). Il beneficio è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza 152/2020) prendendo atto che 285 euro sono manifestamente inadeguati per un minimo vitale per cui, in gravi condizioni di invalidità e in mancanza di mezzi adeguati, il cittadino ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Agli invalidi con i requisiti di legge spettano gli arretrati dal 20 luglio scorso. L'adeguamento è automatico e quindi non è necessario fare domanda all'Inps. Per i pensionati inabili da lavoro (legge 222/1984) l'Istituto ha disposto invece che la maggiorazione e i relativi arretrati saranno riconosciuti a partire dalla mensilità di agosto, purché espressamente richiesti entro il prossimo 30 ottobre. Oltre questa data i pagamenti sono liquidati dal mese successivo a quello della domanda. Certamente risulta difficile per questi pensionati comprendere l'obbligo di una domanda, considerando che l'Inps ne ha esentato gli invalidi civili. In effetti gli inabili da lavoro, saltando la data del 30 ottobre, corrono il rischio di perdere come minimo ben tre mensilità. Inoltre gli stessi inabili sono tutti registrati negli archivi dell'Inps e facilmente individuabili dal codice pensione. In particolare hanno ricevuto il trattamento pensionistico con il riconoscimento gratuito di contributi fino a integrare il massimo di 40 anni di lavoro. Si presume quindi che siano, in genere, in possesso di un reddito lordo oltre la soglia, in ogni caso sono in numero piuttosto esiguo. In realtà, tutte le maggiorazioni sociali devono essere liquidate a domanda (legge 544/88), ma per i numerosi invalidi civili è stata fatta in questo caso una comprensibile eccezione, creando però una ingiustificabile disparità di trattamento per i pensionati in pari condizioni di inabilità.