Le prime avvisaglie parlano chiaro: è necessario un "ritocco" alle regole sul diritto alla pensione degli invalidi civili. A denunciarlo, oltre agli interessati attraverso numerosi ricorsi, è un organo ufficiale dell'Inps, il Comitato provinciale di Rimini, che evidenzia una disparità di trattamento che penalizza cittadini già svantaggiati nella salute.
Le disposizioni in vigore richiedono che, per ottenere l'assegno, l'interessato deve rientrare nelle percentuali di invalidità richieste dalla legge e non deve possedere redditi personali oltre i limiti stabiliti di anno in anno. E' sulla verifica dei redditi che si riscontrano molte difficoltà. Infatti, non è possibile accertare i redditi di ciascun anno se non in occasione delle relative dichiarazioni fiscali, cioè non prima di aprile/maggio dell'anno successivo. Se dal 730 o da Unico risultano redditi che nell'anno precedente superano il limite per l'anno in corso, la pensione è revocata già dal 1° gennaio e per riottenerla è necessario presentare una nuova richiesta, naturalmente a condizione che si rientri in redditi più bassi. In questo caso però la pensione ripartirà dal mese successivo a quello della domanda; l'invalido, inoltre, perderà ogni sussidio per il periodo intermedio e dovrà anche restituire le mensilità non dovute.
Un rimedio parziale a questa complessa situazione giunge dallo stesso Inps. Con una recente nota l'istituto comunica di aver avviato la sanatoria prevista dal decreto 269 del 2003 (convertito nella legge 326) per le somme relative a prestazioni da invalidità civili prive dei requisiti di reddito. Il condono ha effetto solo sulle somme riscosse prima del 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto 269. In particolare, sono oggetto di questa sanatoria gli indebiti accertati per gli anni dal 1996 al 2000 in base agli importi dei redditi comunicati all'Inps dal Ministero delle Finanze. La data del 2 ottobre è valida anche per le richieste di restituzione notificate agli interessati in date successive.
L'ente ha ordinato pertanto alle proprie sedi di procedere ai recuperi delle pensioni indebite materialmente erogate dal 2 ottobre 2003 in poi. Considerando le regole per gli invalidi civili (i redditi soggetti all'Irpef dell'anno precedente devono rispettare il limite di reddito dell'anno successivo), il primo reddito oggetto dei nuovi controlli è quello dichiarato per l'anno 2002 (modelli 730/2003 o Unico/2003).
La sanatoria, avendo carattere straordinario, non riguarda le nuove procedure di accertamento dei redditi stabilite dalla legge 263. L'Inps ha anche precisato che, qualora il superamento dei limiti di reddito sia dovuto ad eventi eccezionali (liquidazione di arretrati, trattamento di fine rapporto ecc.) la pensione verrà ripristinata dal 1° gennaio successivo senza ulteriori controlli sanitari, dietro domanda di ripristino. Continua invece la via crucis per tutte altre ipotesi di revoca della pensione.