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Invalidi civili, i nuovi assegni

Vittorio Spinelli martedì 30 maggio 2006
Le pensioni e gli assegni in pagamento agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordi sono stati rinnovati per il 2006 per effetto della rivalutazione al costo della vita, stabilita da un recente decreto ministeriale. Sono in vigore i seguenti importi mensili, a partire dal 1° gennaio 2006: - 257,47 euro per la pensione ai ciechi civili assoluti non ricoverati. - 238,07 euro per la pensione di inabilità agli invalidi civili totali, per l'assegno mensile agli invalidi civili parziali, per l'indennità mensile di frequenza ai minori invalidi civili, per la pensione ai sordi, ai ciechi civili assoluti ricoverati ed ai ciechi civili ventesimisti. - 176,67 euro per l'assegno a vita ai ciechi civili decimisti.
- 226,53 euro l'indennità di comunicazione ai sordi. - 164,93 euro l'indennità speciale ai ciechi ventesimisti. Al compimento dei 65 anni tutte le pensioni e gli assegni assistenziali si trasformano automaticamente nell'assegno sociale Inps, il cui importo per il 2006 è di 381,72 euro mensili, sempre in relazione a particolari limiti di reddito. La trasformazione inizia dal mese successivo al compimento dell'età. Accompagnamento. Le indennità di accompagnamento mensili salgono a 689,56 euro per i ciechi civili assoluti, a 450,78 euro per gli invalidi civili totali. Gli "accompagni", le indennità speciali e le indennità di comunicazione spettano senza alcun riferimento alle condizioni economiche personali o familiari dell'interessato. Limiti di reddito. Per ricevere le altre provvidenze economiche previste dalla legge non si devono superare nel 2006 i seguenti limiti di reddito: - 13.973,26
per le pensioni ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordi. - 4.089,54 euro per gli assegni ai mutilati e invalidi civili parziali e per l'indennità di frequenza ai minori invalidi civili. - 6.717,94 euro per l'assegno a vita ai ciechi civili decimisti. Ancora un rinvio. Gli invalidi titolari di assegno devono certificare l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento. Anche i titolari dell'indennità di accompagnamento devono dichiarare se sono o non ricoverati in una struttura di assistenza (case di riposo, ospedali ecc.) a titolo gratuito. Il termine per la consegna delle dichiarazioni, stabilito dalla legge al 31 marzo, poi prorogato dall'Inps al 30 aprile, è stato ulteriormente rinviato al 31 maggio. Il rinvio evita il rischio che agli interessati, già in ritardo con la restituzione, venga sospesa la prestazione cui hanno diritto. I moduli di dichiarazione, inviati a casa dall'Inps (ma distribuiti anche presso tutti gli uffici dell'ente), vanno presentati al Comune o alla Asl oppure alla Prefettura. Disabili dell'udito. La legge n. 95/2006 impone di chiamare "sordi" e non "sordomuti" le persone affette da sordità congenita, o acquisita nell'età della crescita, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.