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Insegnanti in ruolo con assegno

Vittorio Spinelli giovedì 2 febbraio 2006
è in corso di approvazione al Senato il decreto legge 250/2005 su misure urgenti per l'università. Il provvedimento in esame contiene un emendamento, già passato alla Camera, relativo all'inquadramento degli insegnanti di religione cattolica (idr). La norma stabilisce che i docenti inquadrati nei nuovi ruoli organici conservano, come assegno personale, la differenza tra il trattamento economico goduto prima dell'inquadramento, alla data del 31 agosto, e quello spettante a seguito della posizione in ruolo. L'importo dell'assegno potrà essere in seguito riassorbito da futuri aumenti stipendiali. L'assegno resta utilmente valido per il calcolo degli eventuali trattamenti pensionistici liquidati prima del completo riassorbimento. La felice novità della legge interessa sia i docenti di religione già inquadrati in ruolo sia gli aspiranti al ruolo di prossima immissione. Proseguirà, infatti, nel 2006 il programma degli inquadramenti, in base al quale sono messi a concorso il 20% (pari a 3077 unità) dei posti disponibili. Spetta ora al Ministero ripartire a livello regionale il contingente 2006. Seguirà il prossimo anno un ulteriore 20%, completandosi in tal modo la nomina a tempo indeterminato di 15.366 docenti di religione. Punteggi di concorso. Per la conquista del posto nei nuovi ruoli organici, nell'ambito delle scuole secondarie di primo e secondo grado delle singole diocesi, possono essere utili i punteggi acquisiti per lo svolgimento di altri servizi. Su questa materia è intervenuto di recente il Tar della Campania (11/05) che ha escluso la possibilità di attribuire punteggi per titoli di servizio, collegati all'insegnamento nelle scuole legalmente riconosciute. Ai fini del concorso pubblico, non ha alcun rilievo la diversa valutazione tra le scuole statali o parificate e le scuole legalmente riconosciute. Se è vero - precisa il Tar - che spetta solo all'Ordinario diocesano decidere se il docente deve prestare servizio presso scuole private o scuole statali, la diversa designazione del docente non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione del servizio stesso. E tale indirizzo investe, senza alcuna discriminazione, sia gli insegnanti di religione cattolica sia i docenti di ogni altra disciplina. Mobilità. Per usufruire della mobilità territoriale o professionale per l'anno scolastico 2006/2007 previsto dal contratto integrativo della scuola, il personale docente, educativo ed ausiliario è tenuto a presentare la «domanda di movimento» entro domani 3 febbraio. La mobilità regolata dal contratto nazionale non si applica però agli insegnanti di religione. Lo precisa il Ministero dell'Istruzione (nota n. 107 dell'11 gennaio scorso), argomentando che gli idr sono immessi in ruolo nei posti della dotazione organica regionale, per la quale non è prevista l'assegnazione di sede definitiva. Pertanto, il personale non è tenuto a presentare alcuna domanda di trasferimento.