Indennità e altre agevolazioni per i lavoratori dipendenti e autonomi in sofferenza da Covid si susseguono e si accavallano per la presenza a cascata di dpcm e decreti legge. Le disposizioni, molto simili fra loro, danno motivi di confusioni sia per i beneficiari sia per i professionisti intermediari. L'intreccio di situazioni ha costretto lo stesso Inps a fare un provvisorio punto sullo stato dell'arte (in vista di una successiva circolare) a causa di variabili e di una diversa composizione degli interessati, complicato dalle scadenze delle prestazioni per ristoro Covid, scadenze che si sono concentrate in questa settimana. Come traccia di orientamento l'Istituto di previdenza ha preso le mosse da tre decreti legge del 2020 – nn. 104, 137 e 157 – che prevedono in contemporanea altrettante indennità. Il decreto 104 (decreto "Agosto") ha concesso una indennità onnicomprensiva di 1.000 euro per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo che hanno perso o ridotto il lavoro. La presentazione della richiesta di questa indennità scade improrogabilmente entro la mezzanotte di oggi, utilizzando i consueti canali online o i patronati. Anche il decreto 137 ("Ottobre") prevede un'analoga indennità onnicomprensiva destinata ai lavoratori e ai professionisti beneficiari dei provvedimenti detti "Ristori". Le domande si presentano entro venerdì 18 dicembre. Infine il decreto 157 ("Ristori – quater") ha la sua scadenza per la richiesta di analoga indennità ad oggi 15 dicembre. Nei giorni scorsi l'Inps ha avvertito che la relativa procedura sul sito non era pronta e che il rilascio del nuovo servizio sarebbe stato preceduto da un'apposita comunicazione sul sito dell'ente. Si tratta di un avviso ormai inutile dal momento che alla scadere di oggi la procedura su internet non è stata ancora messa in esercizio. E in ogni caso sarebbero state disponibili solo poche ore per la presentazione delle richieste entro la data odierna. Sarà pertanto necessario un nuovo intervento normativo per una riapertura dei termini. Ulteriore complicazione è data dal fatto che chi ha ricevuto in precedenza "l'indennità una tantum" (avendo comunicato l'Iban) non è tenuto ad una seconda domanda.