Inps e Inail, riforma della previdenza per i giudici di pace
La riforma ridimensiona infatti gli standard di lavoro (solo due giorni a settimana) e le corrispondenti indennità (con un fisso di 16.400 euro l'anno) che nel complesso risultano riduttivi dei trattamenti finora ricevuti e che incidono anche sulla organizzazione degli uffici e sulla autonomia della categoria. La funzione di giudice di pace esclude in ogni caso la stipulazione di un rapporto di pubblico impiego. Da questa esclusione deriva che i compensi dei giudici non possono essere assimilati ai redditi da lavoro dipendente, e devono essere qualificati come redditi da lavoro autonomo. I compensi, ovviamente al lordo, sono poi soggetti alle ritenute fiscali ordinarie e alle contribuzioni sociali.
Per gli aspetti previdenziali, la recente nota dell'Inail n. 50 dello scorso 8 novembre spiega che anche i giudici di pace devono essere assicurati contro gli infortuni, perché sono impegnati, in ragione delle loro funzioni giurisdizionali, nelle lavorazioni individuate come rischiose dal Dpr 1124/1965 (uso di videoterminali e macchine elettroniche da ufficio). L'assicurazione obbligatoria opera sia per i giudici di pace già in servizio alla data del 15 agosto 2017 (entrata in vigore del decreto 116) sia per quelli immessi successivamente nelle funzioni. La denuncia di iscrizione all'Inail deve avvenire entro l'11 dicembre (data differita a causa di precedenti giornate festive) a cura del Ministero della giustizia. Ai giudici spettano quindi tutte le prestazioni Inail, compresa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.
Inps. Più articolata invece la situazione presso l'Inps. Compensi e indennità dei giudici sono stati finora esclusi (circ. 6/2014) da contributi pensionistici, ma non ai fini fiscali, mancando una correlazione con il rapporto di servizio. La riforma prevede ora l'iscrizione dei giudici alla gestione separata dell'Inps. L'istituto di previdenza non si è ancora espresso, con opportune istruzioni operative, sul nuovo regime assicurativo dei giudici di pace. Si ritiene che il nuovo obbligo di iscrizione possa decorrere già a partire dal 15 agosto scorso e, in ogni caso, con la prima liquidazione di compensi avvenuta dopo il 15 agosto. Resta immutata la legge 673/1994 che dichiara cumulabili le indennità dei giudici con qualsiasi trattamento pensionistico o di quiescenza.