Nei contratti nazionali di lavoro, ed anche nei contratti a più basso livello territoriale o aziendale, i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali hanno ampia facoltà di disciplinare l'utilizzo dei congedi parentali spettanti ai lavoratori, anche con regole più favorevoli di quelle del Testo unico sulla maternità e paternità.Questa opportunità può estendersi ai casi di cumulo del congedo parentale ad ore con altri tipi di riposi e di permessi. Qualora nei diversi contratti non siano state inserite disposizioni su tali congedi si applicano le regole generali che vietano il cumulo tra congedi e permessi.È quanto precisa l'Inps (nota 6704/2015) ricordando che tale divieto risponde all'esigenza di utilizzare al meglio i congedi a ore, conciliandoli con i tempi di vita e di lavoro. Infatti il lavoratore che utilizza i congedi sceglie la formula a ore perché intende assicurare nella stessa giornata anche una parziale prestazione lavorativa. Si tratta tuttavia di un sistema in corso di sperimentazione fino a tutto il 31 dicembre 2015.Alla luce di questo principio, le diverse ipotesi di cumulo congedi/permessi devono essere così regolate: a) il genitore lavoratore dipendente che si assenta dal lavoro per congedo parentale a ore non può usufruire nella stessa giornata né di un altro congedo parentale a ore per un altro figlio né di riposi per allattamento, anche se sono richiesti per bambini differenti.b) il congedo parentale a ore non è cumulabile con i riposi orari giornalieri, previsti per i figli disabili gravi, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti.c) il congedo parentale a ore è cumulabile con i permessi previsti dalla legge 104/92 – che non sono collegati alla maternità o alla paternità – e fruiti dal lavoratore in modalità oraria e a beneficio di se stesso portatore di handicap grave.d) il congedo parentale a ore è cumulabile con i permessi della legge 104 per l'assistenza ai familiari, anche se minori.La quantità dei congedi a ore è stabilita dal T.U. pari alla metà dell'orario medio giornaliero rilevabile nel corso del mese che immediatamente precede quello nel quale inizia il congedo parentale. Il congedo, ordinario o a ore, non spetta ai genitori disoccupati o sospesi dal lavoro, ai genitori che siano lavoratori domestici o lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi nel corso del periodo di congedo (all'inizio oppure durante), il diritto ai congedi viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro. Le ore di congedo parentale sono sempre coperte da contribuzione figurativa.