L'Inps aggiorna l'importo dei contributi del Fondo Clero per il 2016, ma con effetto retroattivo dal 2014. La recente circolare dell'Istituto n. 6 del 15 gennaio riporta i valori rivalutati (come anticipati da Avvenire del 10 dicembre scorso): 1.718,64 euro è il nuovo contributo annuale valido per il 2014 e fino al 2017, frazionato in 286,44 euro a bimestre oppure in 143,22 euro mensili. Rispetto a quanto finora versato è dovuto un conguaglio di 18,72 euro per ciascun anno 2014 e 2015. Considerati i tempi necessari per la predisposizione dei nuovi bollettini, il termine di versamento dei conguagli 2014-2015, senza l'aggiunta di interessi, è fissato al 31 marzo 2016. Poiché i contributi, per motivi tecnici, sono stati rivalutati a posteriori ne consegue che i conguagli retroattivi sono dovuti anche dai sacerdoti pensionati in tali anni.In occasione dell'aggiornamento degli importi, l'Inps ricorda che sono aboliti i consueti bollettini di conto corrente postale, e che i versamenti devono essere effettuati utilizzando esclusivamente i bollettini Mav che vengono inviati a ciascun iscritto per l'intero anno. Attraverso il sistema Mav, i versamenti vengono accreditati quasi in tempo reale, eliminando così il rischio di errori o disguidi sempre possibili con operazioni manuali. Restano confermate le competenze e le procedure osservate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e degli omologhi Enti di altre confessioni religiose autorizzati per il pagamento cumulativo dei contributi con bonifico.Sacerdoti stranieri. Anche quest'anno l'Inps accompagna le indicazioni in merito ai nuovi importi contributivi con un riepilogo delle situazioni dalle quali nasce l'obbligo di iscriversi al Fondo Clero, ma con argomentazioni che per alcuni aspetti sconfinano dalla normativa Inps. Come indica chiaramente la legge 222/85, l'Istituto per il sostentamento opera a titolo proprio le ritenute fiscali sulla remunerazione dei sacerdoti e in questa veste versa i contributi previdenziali previsti dalla legge. Non agisce, come espone l'Inps, per effetto di una delega singola o cumulativa dei sacerdoti, che in tal caso produrrebbe altri effetti giuridici.Inoltre, secondo l'ente, la contribuzione al Fondo è dovuta dai sacerdoti stranieri nel «periodo compreso tra ingresso in Italia e inserimento nel sistema di sostentamento». In realtà l'ingresso in Italia non determina alcun obbligo contributivo, potendo l'interessato, per sue motivazioni, trattenersi sul territorio prima di esercitare a tempo pieno il suo ministero a favore della diocesi italiana ed essere quindi inserito nel sistema di sostentamento.