Inps ammette il “Clero” tra i Fondi pubblici
uga ogni dubbio il messaggio dell’Inps 3821 del 15 novembre scorso: il Fondo di previdenza del clero deve essere considerato con piena parità accanto alle altre gestioni pensionistiche. Finora l’Istituto di previdenza si è sempre opposto a includere il Fondo nel sistema generale, considerandolo diverso e separato dalle norme comuni. Nella sua convinzione, l’Inps ha ignorato sia il favore della Corte di Cassazione (sent. n. 2757/2006) sia il principio di diritto secondo cui qualsiasi eccezione alla legge è ammessa solo se espressa-mente riportata. Purtroppo da sempre le norme della previdenza sono tutte emanate con una formula storica e immutata (“all’Assicurazione generale obbligatoria e ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi”) che alla lettera non riporta il Fondo dei ministri di culto. Il diniego dell’Istituto ha impedito ai sacerdoti di utilizzare importanti e diffuse misure della previdenza che sono da anni diritti e patrimonio degli altri cittadini e lavoratori, come i riscatti, il cumulo dei contributi, la flessibilità dei trattamenti di pensione ecc. E sottraen-do così al Fondo anche nuove entrate contributive. Grazie al cambio di rotta, l’Inps spiega che nella prossima rata di dicembre potrà essere corrisposto anche ai sacerdoti il bonus detto “importo aggiuntivo” di 154,94 euro che corrispondono alle vecchie 300 mila lire previste dalla legge finanziaria del 2001. L’aumento spetta su tutte le “pensioni” (termine che comprende senza equivoci anche quelle del Fondo Clero) non superiori al trattamento minimo nel 2024, cioè non oltre 7.936,87 euro. Nello stesso tempo occorre rispettare un limite di reddito individuale ai fini Irpef di 11.672,90 euro. L’importo aggiuntivo non costituisce reddito ai fini fiscali e non può essere valutato per al-tre prestazioni della previdenza. Sul cedolino di pensione di dicembre sarà indicato, accanto alla tredicesima e alla “quattordicesima” (per chi non l’ha ricevuta lo scorso luglio), con l’indicazione: “Importo aggiunti-vo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Credito Anno 2024”. In ogni caso viene riconosciuto in via provvisoria, in attesa delle successive verifiche reddituali. Il bonus è in sostanza universale e, nel rispetto dei requisiti, ne hanno quindi diritto anche i docenti di religione e i cappellani pensionati Inps della Gestione Pubblica. © riproduzione riservata