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Inpdap, pensione con l'esonero

Vittorio Spinelli martedì 12 gennaio 2010
I lavoratori dell'intero comparto del pubblico impiego, eccettuato il settore della scuola, hanno un nuovo canale di uscita per la pensione. Si tratta dell'esonero volontario dall'impiego da utilizzare durante il periodo dei cinque anni che precedono la maturazione di 40 anni di servizio, anzianità massima per il collocamento a riposo. Il nuovo provvedimento è stato previsto dalla legge 133, la manovra economica dell'estate 2008. I lavoratori interessati all'esonero entro il 2010 devono richiederlo alla propria amministrazione entro il prossimo 1° marzo, sapendo anche che questa scelta non è revocabile. La richiesta viene accolta a discrezione dell'amministrazione. In caso positivo spetta all'interessato il 50% del trattamento economico complessivo già percepito, che aumenta al 70% se il dipendente svolge durante l'esonero attività di volontariato in forma esclusiva e continuativa. Al momento del collocamento a riposo, per aver raggiunto il limite di età, il dipendente ha diritto all'intero trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Sul quadro delle regole per usufruire dell'esonero sono intervenuti alcuni aggiornamenti.
Il Ministero della funzione pubblica ha allargato la platea degli interessati includendo i dipendenti delle Unioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Osservazioni sono giunte anche dalla Corte dei Conti, che l'Inpdap ha raccolto nella recente circolare 27/2009. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a versare i contributi per il dipendente esonerato sulla retribuzione virtuale calcolata per intero, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per quella del dipendente. I contributi sono utili per il trattamento pensionistico, il trattamento di fine servizio, la gestione delle prestazioni creditizie e l'assicurazione sociale vita (per gli iscritti all'atto dell'esonero). La retribuzione virtuale deve essere composta: a) dalla retribuzione percepita dal dipendente all'atto del collocamento in esonero, da rivalutare per effetto dei rinnovi contrattuali e dei miglioramenti retributivi che intervengano nei periodi di esonero. b) dai trattamenti accessori di natura fissa. Questi " ha osservato la Corte " corrispondono alle voci di cui il dipendente risulta titolare al momento della decorrenza ufficiale dell'esonero, comprese le componenti legate alla produttività ed ai risultati e con esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa. Per quanto riguarda l'indennità di buonuscita e indennità premio di servizio e il Tfr, la quantificazione degli oneri contributivi deve essere effettuata sulla retribuzione virtuale utile ai fini di queste prestazioni.
Saldo fiscale. I pensionati che, malgrado le ritenute fiscali operate dall'Inpdap sulle rate mensili, non hanno azzerato completamente il proprio debito fiscale entro il 2009, devono saldare direttamente la somma residua entro il prossimo 15 gennaio.