Attraggono i giovani (e non solo) dagli schermi di telefonini, tablet e computer: sono gli influencer, i blogger, i tik toker. Una categoria eterogenea e che punta sul suo ascendente per sconfinare nella pubblicità di prodotti e servizi commerciali. Si tratta cioè della sponsorizzazione, più o meno esplicita, di prodotti e di eventi in rapporto con il pubblico, con la discreta sollecitazione delle aziende di riferimento.
Anche questo marketing digitale, come modalità lavorativa di molti giovani, non è estraneo all’attenzione dell’Inps. Non è facile però individuare uno spartiacque tra il classico mondo del lavoro e l’ambito del commercio digitale. Può soccorrere a questo scopo, il guadagno dell’influencer. Se le sue prestazioni sono occasionali e il reddito complessivo annuale supera i 5mila euro (necessariamente corrisposti da una o più aziende committenti), in questo caso è dovuta l’iscrizione e la contribuzione alla Gestione Separata Inps. Spicca nella Gestione la facoltà per gli iscritti di conseguire un unico trattamento di pensione cumulando gratuitamente altri contributi, tutti o in parte collocati prima del 1° gennaio 1996, maturati presso le gestioni della previdenza obbligatoria. Il cumulo si ottiene attraverso la formula del “computo” che si deve esercitare solo al tempo del pensionamento e che viene calcolato interamente col sistema contribuivo.
Se invece l’attività online dell’influencer non è occasionale ma è stabile e continuativa occorre aprire la partita Iva e scegliere il regime fiscale più adeguato.
Ma non è finita. Lo spiega bene un’articolata sentenza del Tribunale di Roma (n. 2615 del 4 marzo scorso). Il giudice ha ritenuto legittimo anche il versamento di contributi a favore dell’Enasarco (l’ente per la previdenza integrativa degli agenti di commercio) perché l’influencer, avendo un ampio seguito di pubblico, svolge una vera attività promozionale di vendita (ad esempio con il rilascio di un codice sconto) e che il suo compenso è determinato dagli ordini di acquisto direttamente procurati e andati a buon fine. Di qui la sua condizione di operare, in concreto, come un agente di commercio.
Fuori da qualsiasi finalità commerciale, l’influencer artista (attore, musicista, balle-rino ecc.) deve essere invece iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, recentemente aggiornato.
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