In tribunale si va con l'Inps
Di fatto, per le sentenze emanate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003, che siano sfavorevoli al ricorrente, si dovranno ora pagare le spese di giudizio (competenze, onorari ecc.) a meno che il reddito dell'interessato, per l'anno 2002, sia stato inferiore a 18.592,44 euro lordi. L'importo indicato dal decreto si riferisce al reddito complessivo della famiglia del ricorrente. Il limite di reddito appare così elevato da escludere la maggioranza dei ricorrenti dall'esonero delle spese legali. In concreto sarà più difficile e costoso fare causa ai vari enti di previdenza. L'Inps ha già reso noto che la nuova norma si applica anche ai giudizi previdenziali in corso dal mese di ottobre. Invalidi civili. Ancora più restrittivo è lo stesso decreto nei confronti degli invalidi civili. L'art. 42, comma tre, prevede l'abolizione dei ricorsi amministrativi contro il diniego di pensioni, assegni ed altri benefici previdenziali richiesti da invalidi civili. Contro il rigetto delle relative domande, gli interessati potranno ora ricorrere soltanto all'autorità giudiziaria. Inoltre, l'atto di giudizio deve essere proposto entro sei mesi dalla comunicazione di rigetto, a pena di decadenza. La nuova disciplina, in vigore dal 2 ottobre scorso, sembra doversi applicare anche ai ricorsi amministrativi ancora giacenti presso i Comitati provinciali dell'Inps, finora competenti a giudicare la materia dell'invalidità civile. E' atteso, a giorni, un parere definitivo dell'Istituto.