In pensione prima se aiuti i disabili
Lo ha deciso nei giorni scorsi la Camera, approvando all'unanimità una serie di disposizioni (n. 82/C) «in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili». Il disegno di legge è ora consegnato al Senato per l'approvazione definitiva. Fra i requisiti per ottenere l'anticipo della pensione è stato previsto: a) l'assistenza ad un familiare convivente disabile per almeno 18 anni e che oggi non risulti ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato, b) avere un'età di almeno 60 anni, c) aver versato contributi per almeno 20 anni.
La platea dei possibili beneficiari è indicata dalla legge nei «lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)». È indubbio che nell'indicazione globale «gestioni dell'Istituto nazionale» si debba comprendere anche il Fondo di previdenza per il clero gestito dallo stesso Inps. Appare invece problematico il cenno ai «lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato», termini che alla lettera non considerano i sacerdoti e altri ministri di culto.
In realtà lo spirito e l'impianto della nuova legge, che ha trovato una unanimità di consensi rara in Parlamento, non inducono ad operare alcuna esclusione né di categorie né di singoli beneficiari. Tra l'altro, analoghe disposizioni di favore sono state previste anche per tutti i dipendenti del settore pubblico. Sono forse molto pochi i sacerdoti nelle condizioni di usufruire del pensionamento anticipato. Anche se sono pochissimi o nemmeno uno, resta invece una questione di principio, che si riaffaccia con ogni nuova legge, quella di considerare i sacerdoti alla pari degli altri cittadini. L'Inps ha finora ritenuto che il termine «lavoratori dipendenti o autonomi» debba considerarsi limitativo nei confronti del clero. La Cassazione ha invece indicato in diverse sentenze (sugli ex combattenti e sulle ricongiunzioni) che l'espressione si riferisca a tutti gli assicurati obbligatori dell'ente di previdenza, quindi sacerdoti compresi.
In più ha aggiunto (sentenza Lavoro n. 2757/8.2.2006) che l'assenza di specifiche norme per i sacerdoti non deve essere interpretata in senso restrittivo, in modo da ritenerli esclusi dai benefici di carattere generale offerti dalla previdenza.