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In montagna l'allerta (e il soccorso) delle guide

Vittorio Spinelli martedì 9 luglio 2019
Come l'incredibile fila di oltre 200 alpinisti stretti in coda lungo la cima dell'Everest (recentemente postata sui social), anche gli analoghi ingorghi di scalatori nell'ascesa al più familiare Cervino – che hanno indotto la Società delle Guide a imporre la prenotazione obbligatoria per il pernottamento in quota – mettono in allerta su infortuni e incidenti degli escursionisti, particolarmente nella stagione delle vacanze.
Spetta al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (Cnsas) intervenire per il soccorso degli infortunati e per il recupero dei caduti, in qualsiasi zona del territorio nazionale. Il Corpo svolge le sue attività come associazione privata, senza fine di lucro, ma assicura un servizio di pubblica utilità, grazie alla dedizione senza limiti di giornate o di orari di oltre 20 mila tecnici volontari. Ai soccorritori che per esigenze di interventi, di addestramento, di esercitazioni ecc. interrompono un'attività di lavoro autonomo spetta quest'anno un'indennità mensile fino a 2.167,53 euro per compensare il mancato reddito professionale. Questo importo è rapportato all'analoga retribuzione media dei lavoratori dell'industria ed è frazionato su 22 giornate (98,52 euro al giorno) se l'interessato fa la settimana corta, altrimenti su 26 giornate (83,36 euro) se lavora l'intera settimana. Ai volontari che sono invece lavoratori dipendenti non spetta alcuna indennità, poiché continuano a ricevere la normale retribuzione piena anche per le giornate impegnate nei soccorsi ecc. oltre al versamento dei contributi per la pensione. Il tutto è rimborsato all'azienda dall'Inps e all'Inps dal Ministero del lavoro.
Tuttavia il Corpo Nazionale può avvalersi anche di forme di collaborazione continuativa per un più efficace svolgimento delle proprie attività. In questi casi il Corpo assume la figura di committente. Sebbene le attività richieste al collaboratore siano necessariamente legate a eventi che in genere sono imprevedibili, anche il committente, per la stessa imprevedibilità, non può scegliere in partenza quando e dove richiedere la prestazione. Ed è per queste particolari condizioni che l'Ispettorato nazionale del lavoro ha suggerito di recente ai suoi ispettori di tenere in considerazione la caratteristica di queste collaborazioni, pur tenute ai vincoli del "Decreto dignità".