Quando una legge varata dal Parlamento arriva nelle mani del presidente della Repubblica, iniziano verifiche non formali che possono durare sino a 30 giorni, concluse le quali il capo dello Stato “promulga” il provvedimento, ovvero lo valida, ne autorizza la pubblicazione e, dopo 15 giorni, l’esecuzione. Tale potere del presidente della Repubblica è previsto dall’articolo 73 della Costituzione. L’articolo 74 attribuisce inoltre al capo dello Stato la possibilità di chiedere al Parlamento, per una sola volta, una nuova deliberazione. È quest’ultimo un potere dirompente che gli inquilini del Colle utilizzano raramente.