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Il part time conta le indennità

Vittorio Spinelli martedì 9 marzo 2010
L'Inps semplifica le procedure per il pagamento diretto delle indennità di malattia e di maternità alle lavoratrici e ai lavoratori e dipendenti che osservano un orario part time, orizzontale, verticale o misto, in settori diversi dall'agricoltura.
L'intervento dell'Istituto di previdenza, illustrato nella nota n. 30 del 3 marzo scorso, cancella, con effetto immediato, l'obbligo dei datori di lavoro di compilare i modelli Ind.mal. 1 e Ind.mal. 2, per effetto delle informazioni già esposte nelle denunce contributive mensili (Uniemens). I lavoratori part time ricevono le indennità di malattia e di maternità calcolate sulla base di una retribuzione ridotta, quindi diversa dalla retribuzione corrisposta ad un lavoratore a tempo pieno.
Il calcolo deve tener conto delle diverse modalità di svolgimento di un orario ridotto. Per il part time orizzontale (tutti i giorni della settimana ad orario parziale rispetto a quello previsto dal contratto collettivo di lavoro) la retribuzione di riferimento, già ridotta, è quella del mese che precede quello in cui inizia il periodo indennizzabile. Lo stesso criterio si applica per i casi di congedo parentale. In caso di part time verticale (attività lavorativa svolta a tempo pieno solo in alcuni periodi della settimana, del mese o dell'anno) o part time misto (l'orario ridotto si alterna all'orario intero in alcuni periodi della settimana, del mese o dell'anno) la retribuzione di riferimento deve essere necessariamente riproporzionata alla media dei dodici mesi solari che precedono l'inizio della malattia o del congedo per maternità (sia ordinario, anticipato o posticipato). Si tiene conto in ogni caso di un indennizzo calcolato per gli operai su 26 giornate lavorative e di 30 giornate per gli impiegati.
Per i casi di congedo parentale in part time verticale o misto, il congedo spetta per le sole giornate di lavoro previste per contratto ed è indennizzato " senza riferimento ad altri parametri " nella misura del 30% della retribuzione giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito se non si fosse assentato a motivo del congedo.
Scuola. Tutto il personale della scuola, docente e non docente, può chiedere di passare al servizio part time (orizzontale, verticale o misto) richiedendolo entro il prossimo 15 marzo al dirigente della scuola di servizio. La facoltà di trasformare il rapporto di lavoro interessa anche il personale che lavora a tempo determinato. I neo immessi in ruolo scelgono il part time direttamente al momento di sottoscrivere il contratto di lavoro. Per i docenti, compresi gli insegnanti di religione, la riduzione dell'orario è di norma il 50%. Il part time, accolto, deve durare almeno due anni e non può essere modificato, salvo che per esigenze motivate e compatibilmente con la situazione complessiva degli organici. Precedenza assoluta riconosce la legge 247/2007 ai dipendenti con grave patologia oncologica e a chi assiste familiari colpiti dalla stessa patologia.