Il contributo del «Reddito di Libertà» per le donne vittime di violenza
Destinatarie del contributo sono, in particolare, le donne residenti in Italia e che siano cittadine italiane o comunitarie, oppure in caso di cittadine extracomunitarie se in possesso di regolare permesso di soggiorno. Per le straniere è richiesto lo status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria. Sono direttamente interessate le donne seguite dai servizi sociali e dai centri antiviolenza delle Regioni. La domanda si presenta all'Inps tramite il Comune di residenza.
Il Reddito di Libertà, varato già lo scorso anno con un apposito Fondo dello Stato in applicazione della Convenzione di Istanbul (2011) per la lotta contro la violenza alle donne, è stato rivisitato da un decreto dello scorso giugno, con specifiche istruzioni per l'Inps, quale ente incaricato di liquidare il sussidio anche per conto di quelle Regioni e Province autonome che intendono aggiungere proprie risorse a integrazione del budget statale.
Al riguardo, l'Istituto di previdenza precisa che le domande che in un primo tempo non sono state accolte per mancanza di fondi non hanno perso validità. Grazie ai fondi aggiuntivi, sono automaticamente riprese in carico e liquidate direttamente secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande negli uffici Inps attraverso il servizio online. L'eventuale accoglimento sarà comunicato all'interessata al numero di cellulare o all'indirizzo e-mail già inseriti nella domanda. Ai fini della precedenza cronologica, non ha alcuna rilevanza la data di sottoscrizione del primo modulo cartaceo.