Il cedolino in linea con la crisi
Il valore del punto per il prossimo anno sarà ancora pari a 12,36 euro, lo stesso in vigore nel 2009 e nel 2010. Le remunerazioni individuali dei sacerdoti non avranno un adeguamento monetario generalizzato ma solo eventuali ritocchi individuali, come riflesso di una variazione nell'esercizio del ministero pastorale rispetto al 2010. Secondo le regole del sistema, la remunerazione si basa sulla somma dei punti assegnati ad ogni sacerdote, partendo da un minimo di 80 punti uguale per tutti, aggiungendo altri parametri (anzianità nel ministero, insegnamento della religione, alloggio in affitto, numero degli abitanti serviti, punteggio aggiuntivo assegnato dall'Ordinario ecc.). Per i sacerdoti italiani il punteggio inizia con la data della ordinazione sacerdotale, invece per i sacerdoti stranieri in Italia con lo svolgimento del servizio a favore della diocesi italiana. L'Istituto centrale per il sostentamento verificherà che le remunerazioni dovute dalle Diocesi, dai Capitoli ecc. non siano inferiori ai valori minimi. In questo caso, provvederà ad aggiornare automaticamente gli importi minori. Tutti i sacerdoti, anche gli esclusi dal sistema, riceveranno entro il 30 novembre 2010 la scheda individuale per il sostentamento nel 2011 (mod. P01) per validare o aggiornare i dati personali. La prima copia del modello dovrà essere consegnata all'Istituto diocesano di competenza entro il 10 dicembre 2010, mentre la seconda copia sarà trattenuta dall'interessato.
Pensioni Inps. Per i sacerdoti anziani un aumento di reddito potrà avvenire solo con l'adeguamento annuale della pensione per il clero pagata dall'Inps, in base all'indice ufficiale del costo della vita che l'Istat sta calcolando in questi giorni.
Acconto Irpef. I sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento che hanno richiesto quest'anno l'assistenza fiscale di un Caf, possono trovarsi nelle condizioni di dover pagare la seconda rata dell'acconto Irpef del 2010. Gli interessati troveranno questa somma, calcolata direttamente in addebito, sulla integrazione ad essi dovuta in questo mese.
Detrazioni d'imposta. Le remunerazioni sacerdotali sono soggette alle stesse ritenute fiscali per il lavoro dipendente ed usufruiscono delle detrazioni di imposta. L'Istituto centrale deve riconoscere le detrazioni spettanti anche in assenza di specifica richiesta da parte del sacerdote. Gli esigui casi di detrazione per carichi di famiglia sono considerati solo su richiesta dell'interessato.