Il bonus per l'assistenza al neonato si applica anche alle lavoratrici autonome
Il beneficio spetta tuttavia in alternativa al diritto che hanno le interessate al congedo parentale (ex assenza facoltativa post partum). Questo congedo spetta per un massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, oppure entro un anno dall'ingresso nella famiglia del minore adottato o affidato, purchè i contributi dovuti all'Inps siano in regola. Il voucher per la baby sitter o per l'asilo nido, pubblico o accreditato, può essere richiesto solo in sostituzione del congedo, ma non necessariamente per l'intero periodo. La lavoratrice può distribuire il bonus tra i singoli mesi di congedo secondo le sue necessità. Le domande si presentano esclusivamente sul sito dell'Inps o presso i patronati.
Alle interessate si presenta l'opportunità di effettuare una scelta che deve tener conto di diversi fattori:
1) l'organizzazione di vita, necessaria per l'assistenza al bambino, di là dalle convenienze personali.
2) il lato economico. L'indennità di congedo parentale, che viene calcolato in base a parametri convenzionali, ammonta per le lavoratrici agricole a circa 330 euro mensili, per le artigiane e le commercianti a 372 euro. Il bonus bebè è liquidato invece per la spesa effettivamente sostenuta ma fino ad un massimo di 600 euro mensili, esenti da tasse.
3) l'aspetto previdenziale. La rinuncia al congedo parentale in favore del bonus bebè fa perdere il diritto di chiedere all'Inps i contributi figurativi che accompagnano il congedo, e che sono gratuiti ed utili alla pensione. Questa perdita, fino ad un massimo di tre mesi di contributi, ritarda però di altrettanti mesi il raggiungimento del requisito minimo di 20 anni di contribuzione per l'assegno di vecchiaia e, nel sistema contributivo, può incidere sull'entità del futuro assegno mensile in misura diversa secondo i casi.
Bonus e Isee. Le lavoratrici che hanno già richiesto il bonus bebè 2016 ma non hanno presentato l'attestato Isee devono integrare la domanda entro il prossimo 31 dicembre. In mancanza, si perdono le mensilità del 2016; inoltre decade anche la domanda presentata nel 2015.