Sempre più esteso l'impiego dei buoni lavoro, anche dopo le modifiche apportate dalla riforma Fornero alle regole per il lavoro accessorio. In particolare presso i Comuni, piccoli e grandi, che decidono di limitare gli effetti della crisi economica attraverso l'utilizzo dei "voucher" dell'Inps con scopi sociali, a sostegno di lavoratori disoccupati, giovani e adulti, studenti e casalinghe. E non sono estranee ai piccoli lavori compensati con i voucher anche parrocchie, enti non profit e altre strutture ecclesiastiche, sul modello della prima iniziativa avviata lo scorso anno dal santuario di Oropa. La crescente attrattiva del sistema dei voucher è testimoniata inoltre dal recente ingresso della Banca Popolare di Vicenza, con le sue 544 filiali, nel circuito delle banche abilitate dall'Inps alla vendita e alla riscossione dei buoni lavoro. Anche per il Gruppo di Vicenza i buoni lavoro sono pagabili e rimborsabili solo all'interno dello stesso circuito bancario.
Vecchi voucher. Sono ancora validi, fino al prossimo 31 maggio, i voucher per lavoro accessorio acquistati prima del 18 luglio 2012, per i quali continuano a valere le regole di utilizzo in vigore prima della riforma. Il rimborso o la liquidazione di buoni scaduti può essere chiesta sia dal committente sia dal lavoratore a partire da giugno. La richiesta deve essere effettuata alla sede Inps competente, utilizzando il modulo Sc52 (scaricabile dal sito dell'ente), anche se i ticket sono stati acquistati presso un tabaccaio o una banca.
Avviso Inail. È tuttora in vigore l'obbligo di comunicare all'Inail il periodo di inizio e fine del lavoro occasionale accessorio ed eventuali variazioni. L'Istituto infortuni sta però concordando con l'Inps che tutte le comunicazioni fatte alla previdenza siano trasferite in tempo reale anche all'Inail, esentando così i committenti da segnalazioni ripetute. Nel frattempo, la comunicazione preventiva va fatta direttamente all'Inail (fax gratuito all'800.657.657 oppure al call center gratuito 803.164) per i voucher cartacei emessi dalle sedi dell'Inps. Va fatta invece all'Inps per i voucher emessi dai tabaccai abilitati, dagli uffici postali, dagli sportelli delle banche popolari e per i buoni gestiti con procedura telematica dal sito dell'Inps. L'Inail ritiene che si debbano applicare le disposizioni di utilizzo anteriori alla riforma anche nell'ipotesi che il committente abbia effettuato la comunicazione di avvio prima del 18 luglio 2012, mentre il versamento per l'acquisto sia stato eseguito dopo il 18 luglio.
Voucher nel 730. L'Agenzia delle Entrate (circ. 19/2012) ha stabilito che la quota Inps del buono, pari al 13% del suo valore, possa essere dedotta nel mod. 730, a condizione che, in caso di lavori domestici, si tratti di prestazione occasionale. Il 730/2013 richiede ora (rigo E21) che, per i voucher impiegati in qualsiasi settore, la deducibilità è ammessa solo oltre i 40 euro, relativi cioè all'acquisto di buoni per almeno 310 euro.