Insieme alla remunerazione in pagamento in questo mese, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero (Icsc) paga anche il bonus di 80 euro relativo allo scorso mese di luglio. L'Istituto, nella veste di sostituto d'imposta per i sacerdoti che hanno diritto al sostentamento, provvede alla liquidazione della somma con cadenza mensile, in collaborazione con gli istituti diocesani e sulla base dei dati reddituali dei sacerdoti raccolti ai fini del bonus.Il diritto al beneficio per i sacerdoti (ed anche per alcuni religiosi) presume la presenza di un preciso requisito: il possesso di redditi soggetti ad Irpef e compresi tra 8.000 e 26.000 euro lordi, escludendo in ogni caso il reddito della casa di abitazione ed eventuali pertinenze. Questa condizione deve essere considerata in via presuntiva per l'intero 2014, per cui il pagamento degli 80 euro può essere considerato regolare ed automatico solo se entro il 31 dicembre non sopravvengono redditi tali da superare il limite di 26 mila euro stabilito dalla legge.Di fatto questa circostanza può essere riscontrata solo dai diretti interessati. In questo caso i sacerdoti titolari di reddito complessivo oltre il limite, e derivante da cespiti diversi da quelli del sostentamento del clero, sono tenuti a darne comunicazione all'Istituto centrale. L'Icsc può recuperare il bonus non spettante sulle remunerazioni dovute al sacerdote nei mesi residui del 2014 e, in ogni caso, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.Pensioni. Di recente diversi sacerdoti (in particolare un lettore di Verona) hanno superato il citato limite dei 26 mila euro, in genere perché divenuti titolari di nuovi redditi oppure pensionati di recente. Ad esempio con nuova pensione Inps-ex Inpdap, riferita all'insegnamento della religione, con decorrenza dal 1° settembre 2014 (con codice "Voaltri"). Gli interessati hanno la facoltà di comunicare, tramite l'Istituto diocesano per il sostentamento, la nuova condizione reddituale sia per una verifica del diritto al bonus sia per la sistemazione contabile delle proprie remunerazioni nell'ipotesi che sia stato superato il requisito di legge. L'Icsc non ha apposto scadenze per queste comunicazioni. 730/2015. Tuttavia, in alternativa alle comunicazioni agli uffici diocesani, gli stessi sacerdoti possono provvedere direttamente a rimborsare il bonus non più spettante, in occasione della dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Il conguaglio sulle imposte per il 2014, comprensivo del recupero del bonus, avverrà col prossimo modello 730/2015, che sarà precompilato dal Fisco e consegnato a domicilio.