I contributi dovuti per il 2011
Il provvedimento del Ministero del lavoro si riferisce all'anno 2009 e prende spunto da un dato oggettivo, diverso dall'andamento del costo della vita. Vale, infatti, per la previdenza sacerdotale, l'aumento medio delle pensioni in pagamento registrato nel 2009, pari al 3,4%. Questa percentuale, applicata all'importo di 1.519,08 euro per i contributi del 2008, porta la contribuzione dovuta per l'anno 2009 a 1.570,74 euro. I versamenti periodici bimestrali risultano ora di 261,79 euro, mentre il frazionamento mensile è di 130,89 euro. Questi importi restano provvisoriamente validi anche per l'anno 2010 e per il 2011, fino a quando non sarà emanato il successivo decreto. Sui versamenti effettuati fino ad ora sono pertanto dovuti alcuni conguagli, da riferire agli anni 2009 e 2010. Per ciascun anno intero la differenza dovuta è di 51,66 euro; per tutti e due gli anni di 103,32 euro; per ogni singolo bimestre corrisponde a 8,61 euro e per ogni singolo mese a 4,30 euro. In ogni caso, i versamenti residui riferiti al 2010, e ovviamente quelli relativi al 2011, devono essere adeguati ai nuovi importi fin dalla prima scadenza utile.
Recupero contributi. L'imminente circolare dell'Inps disporrà un recupero delle differenze contributive, che sono a carico dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero solo per i sacerdoti amministrati dall'Istituto negli anni 2009 e 2010, per l'intero periodo o in parte. Come accade, ad esempio, in caso di ingresso recente nel Fondo clero oppure per l'intervenuto pensionamento di vecchiaia o di invalidità. I sacerdoti non inseriti nel sistema di sostentamento e tenuti al pagamento diretto devono integrare i rispettivi versamenti, senza aggiunta di interessi, entro il 31 gennaio 2011 (o diversa scadenza che sarà indicata in seguito dall'Inps) utilizzando esclusivamente i nuovi bollettini spediti dall'ente di previdenza.
Sacerdoti pensionati. Il conguaglio contributivo è dovuto anche dai sacerdoti già in pensione ma soltanto se la pensione ha decorrenza da uno dei mesi del 2009 o del 2010. Il conguaglio a debito, riferito ai soli mesi che precedono il pensionamento, sarà eseguito dall'Inps, in unica soluzione, qualora questo sia ancora possibile su eventuali arretrati di pensione accantonati. A queste modalità sono soggetti anche i sacerdoti che hanno presentato una domanda di pensione e che non è stata ancora definita.
Bollettini. In attesa che i bollettini postali siano già predisposti con l'Iban dell'Inps, è possibile versare, in alternativa, in una banca con un bonifico a favore Inps indicando IT - 65 - J - 07601 - 14400 - 000086941549.