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I contributi dovuti per il 2011

Vittorio Spinelli giovedì 2 dicembre 2010
Ègià apparso sulla Gazzetta Ufficiale, il 5 novembre scorso, il decreto ministeriale che ogni anno rivaluta i contributi dovuti dai sacerdoti iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e degli altri ministri di culto. L'Inps tuttavia non ha ancora emanato la consueta circolare con le disposizioni necessarie per il pagamento dei nuovi contributi del clero.
Il provvedimento del Ministero del lavoro si riferisce all'anno 2009 e prende spunto da un dato oggettivo, diverso dall'andamento del costo della vita. Vale, infatti, per la previdenza sacerdotale, l'aumento medio delle pensioni in pagamento registrato nel 2009, pari al 3,4%. Questa percentuale, applicata all'importo di 1.519,08 euro per i contributi del 2008, porta la contribuzione dovuta per l'anno 2009 a 1.570,74 euro. I versamenti periodici bimestrali risultano ora di 261,79 euro, mentre il frazionamento mensile è di 130,89 euro. Questi importi restano provvisoriamente validi anche per l'anno 2010 e per il 2011, fino a quando non sarà emanato il successivo decreto. Sui versamenti effettuati fino ad ora sono pertanto dovuti alcuni conguagli, da riferire agli anni 2009 e 2010. Per ciascun anno intero la differenza dovuta è di 51,66 euro; per tutti e due gli anni di 103,32 euro; per ogni singolo bimestre corrisponde a 8,61 euro e per ogni singolo mese a 4,30 euro. In ogni caso, i versamenti residui riferiti al 2010, e ovviamente quelli relativi al 2011, devono essere adeguati ai nuovi importi fin dalla prima scadenza utile.
Recupero contributi. L'imminente circolare dell'Inps disporrà un recupero delle differenze contributive, che sono a carico dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero solo per i sacerdoti amministrati dall'Istituto negli anni 2009 e 2010, per l'intero periodo o in parte. Come accade, ad esempio, in caso di ingresso recente nel Fondo clero oppure per l'intervenuto pensionamento di vecchiaia o di invalidità. I sacerdoti non inseriti nel sistema di sostentamento e tenuti al pagamento diretto devono integrare i rispettivi versamenti, senza aggiunta di interessi, entro il 31 gennaio 2011 (o diversa scadenza che sarà indicata in seguito dall'Inps) utilizzando esclusivamente i nuovi bollettini spediti dall'ente di previdenza.
Sacerdoti pensionati. Il conguaglio contributivo è dovuto anche dai sacerdoti già in pensione ma soltanto se la pensione ha decorrenza da uno dei mesi del 2009 o del 2010. Il conguaglio a debito, riferito ai soli mesi che precedono il pensionamento, sarà eseguito dall'Inps, in unica soluzione, qualora questo sia ancora possibile su eventuali arretrati di pensione accantonati. A queste modalità sono soggetti anche i sacerdoti che hanno presentato una domanda di pensione e che non è stata ancora definita.
Bollettini. In attesa che i bollettini postali siano già predisposti con l'Iban dell'Inps, è possibile versare, in alternativa, in una banca con un bonifico a favore Inps indicando IT - 65 - J - 07601 - 14400 - 000086941549.