La Corte di Cassazione apre uno spiraglio nella selva di norme che regolano pensioni e assegni agli invalidi civili. La Corte a Sezioni Unite (sent. n. 10955/2002) ha allineato queste prestazioni al sistema previdenziale, per gli aspetti relativi alla prescrizione e agli interessi legali.
Circa i tempi biblici sofferti dai disabili per la liquidazione degli assegni, la Corte ha affermato che spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire da 120 giorni dopo la presentazione della domanda amministrativa, così come già avviene per la generalità delle prestazioni Inps. Accade tuttavia che le prefetture - che hanno il compito di concedere le provvidenze economiche agli invalidi civili - richiedono talvolta all'interessato di fornire ulteriori documentazioni, necessarie per la lavorazione della domanda. Solo in questo caso i tempi ufficiali di liquidazione possono essere allungati al massimo di 60 giorni, trascorsi i quali l'ente erogatore è tenuto a corrispondere gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile. In definitiva - ha concluso la Cassazione - interessi e rivalutazione monetaria costituiscono una "componente essenziale" del credito vantato dall'invalido civile. Sono definitivamente superate tutte le precedenti disposizioni sulla materia.
In tema di prescrizione delle prestazioni ai disabili, la Corta offre un nuovo quadro di disposizioni, valide sia per gli uffici sia per i singoli interessati. Premesso che il diritto a chiedere la pensione non è soggetto ad alcuna prescrizione, questa si può applicare solo sulle singole rate delle prestazioni richieste.
In particolare, la prima rata si prescrive dopo 10 anni, calcolati a partire dai 120 giorni a disposizione degli uffici per liquidare la domanda. Le rate successive si prescrivono ciascuna dopo 10 anni dalla rispettiva data di maturazione. Una volta che le rate sono pagabili presso banche e uffici postali, la prescrizione di ciascuna rata si riduce a 5 anni quando chi ne ha diritto (il titolare o il delegato) non si presenta a chiederne il pagamento.
Inoltre, la prescrizione non s'interrompe quando l'invalido riceve un pagamento parziale (ad esempio, il capitale senza interessi e rivalutazione) a meno che il debitore, cioè l'ufficio, abbia riconosciuto per iscritto l'esistenza del credito sugli importi accessori. E' quindi sempre opportuno, quando si ricevono lettere dalla prefettura o dall'Inps, controllare attentamente questo aspetto delle liquidazioni e, solo in mancanza, farne richiesta all'ente.
La prescrizione, che cancella definitivamente il diritto al pagamento, scatta per la semplice inerzia dell'interessato. In un eventuale giudizio, la parte interessata ha la facoltà di invocare anche genericamente le regole sulla prescrizione, essendo assegnato al giudice il compito di ricercare quelle da applicare al caso concreto.