Gli enti nella «rete» dell'Inps
Orario di lavoro. è entrata in vigore il 1° settembre la riforma dell'orario di lavoro negli aspetti sanzionatori (decreto leg. 213/04). Il mancato rispetto dell'orario stabilito dal contratto collettivo comporta, per il datore di lavoro, un ampio ventaglio di sanzioni, anche di carattere penale. Sono punibili con l'arresto o con ammenda le violazioni alla tutela della maternità (occupare la donna, in orario compreso tra le ore 24 e le ore 6, nel periodo tra l'inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino) e al divieto del lavoro notturno (se il lavoratore dissente per iscritto 24 ore prima, non è consentito adibire, al lavoro di notte, la madre o il padre di un bambino sotto i 3 anni oppure di un disabile). La riforma si occupa inoltre delle ore di straordinario, dei riposi giornalieri e dei riposi settimanali. Ferie. Lo stesso decreto vincola anche la durata e i periodi di fruizione delle ferie, stabilite in quattro settimane per ogni anno e che devono essere consumate entro 18 mesi dall'anno di maturazione. In particolare, due delle quattro settimane devono essere concesse nello stesso anno di maturazione, anche consecutivamente se lo richiede il lavoratore. La nuova disciplina richiede quindi un'attenta programmazione dei periodi feriali residui, anche in vista delle festività natalizie. La riforma non si applica al personale della scuola. Sanzioni. Le violazioni in materia di orario di lavoro possono variare da 25 a 154 euro secondo l'illecito. Ancora più pesanti quelle relative alle ferie, che possono raggiungere i 780 euro per ciascun lavoratore.