Gli addetti alla pesca hanno due Casse
Il decreto che dispone il sussidio giornaliero, soggetto a tassazione come un normale reddito da lavoro, si riferisce in realtà alla sospensione delle attività di pesca avvenute nel corso del 2021, anno sofferto per la pandemia in tutti i settori economici. L'attuale rimborso per i pescatori appare fuori tempo per le esigenze dei soggetti allora coinvolti, le imprese e i lavoratori. E per il fermo pesca di quest'anno occorrerà attendere nel 2023 la riedizione annuale del decreto ministeriale.
Cassa 2. Il settore è interessato anche a una seconda cassa integrazione. È quanto previsto dalla riforma degli ammortizzatori sociali nell'attuale legge di Bilancio. L'Inps ha analizzato la novità (col recente messaggio 637/2022) che si applica ai periodi di pesca non interessati da un fermo pesca o da altre sospensioni di attività. In questi casi, dal 1° gennaio 2022, sono stati inseriti nella cassa integrazione per gli operai agricoli (Cisoa) i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca ed anche degli armatori imbarcati sulla nave da essi gestita. Il conguaglio o la richiesta di rimborso della cassa devono avvenire entro il nuovo termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga o del provvedimento di concessione.