Quasi mezzo milione di studenti italiani ha utilizzato i programmi di istruzione e di formazione messi a disposizione dall'Unione Europea, come il noto Erasmus e i suoi fratelli minori Leonardo e Comenius. Tuttavia, senza alcuna modifica ai vantaggi e alle numerose potenzialità di tali iniziative, da quest'anno i programmi comunitari cambiano veste. Lo hanno deciso lo scorso novembre il Parlamento ed il Consiglio dell'Unione Europea, allo scopo di rendere più semplici e flessibili le procedure di accesso, superando le precedenti disposizioni eccessivamente dettagliate. Al loro posto è stato istituito il Programma di apprendimento permanente LLP (Lifelong Learning Programme) che durerà per il periodo 2007-2013. Il nuovo Programma comprende le iniziative Comenius (per l'istruzione scolastica), Leonardo (per la formazione professionale), Erasmus (per l'istruzione superiore e universitaria) e Grundtwig (per l'educazione degli adulti). Sono state aggiunte altre realizzazioni finalizzate all'apprendimento delle lingue e alla diffusione delle tecnologie. È stato inoltre previsto l'accesso alle persone disabili attraverso particolari sovvenzioni. Per ottenere le borse di studio che accompagnano ogni singolo sottoprogramma, gli interessati devono presentare le relative domande entro il prossimo 30 marzo.
Fisco e previdenza. La legge 170/2003, che ha apportato nuove disposizioni per le università e gli enti di ricerca, si è occupata in modo particolare delle borse di studio per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti e degli assegni per attività di tutorato o didattico-integrative. Dispone la legge che per quanto riguarda il fisco, le borse europee (ugualmente gli assegni di ricerca e le borse di studio per il dottorato di ricerca) sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche. Non obbligano quindi alla dichiarazione sul modello 730 o Unico.
Riguardo alla materia previdenziale, scatta invece l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Inps per le collaborazioni. Le aliquote contributive sono quelle previste per la generalità degli iscritti alla Gestione. Applicando gli aumenti stabiliti dalla nuova legge finanziaria, quest'anno si paga il 23,50% se i borsisti non sono assicurati presso un'altra forma di previdenza obbligatoria; la percentuale è ridotta al 16% se sono già iscritti ad un'altra previdenza. Il reddito imponibile da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione è costituito dall'intero ammontare della borsa o dell'assegno. Questa contribuzione obbligatoria può rivelarsi di ostacolo in occasione del riscatto dell'intero corso universitario di studio (decreto 184/97). Come requisito essenziale per questo tipo di riscatto, è richiesto infatti che il periodo di corso legale sia privo di copertura contributiva, non solo presso la gestione previdenziale richiesta ma anche in altra gestione presso cui l'interessato sia titolare di un conto assicurativo.