Un lavoratore che si reca in Germania 6 mesi per fare il gelataio, uno stagionale che va in Francia ad effettuare la vendemmia per 13 settimane, un maestro di sci che lavora in Svizzera per almeno 3 mesi. Tre esempi, fra mille, degli italiani occupati in un’attività temporanea all’estero tornando poi in Italia, essendo scaduto il contratto di lavoro o per licenziamento. E rientrano con la prospettiva di essere disoccupati in patria. In questi casi scatta l’indennità dell’Inps per la disoccupazione detta “DS Rimpatriati” che ha regole diverse dall’indennità Naspi per i lavoratori dipendenti. Il sussidio per i rimpatriati, per una durata non oltre 180 giorni, è calcolato infatti sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite ogni anno con un decreto ministeriale. Il pagamento decorre dalla data del rimpatrio quando l’interessato si reca entro sette giorni al Centro per l’Impiego per la disponibilità a un lavoro, altrimenti dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità.
Se all’estero (Paesi dell’Ue, Spazio Economico Europeo, Svizzera) è stata liquidata una analoga indennità con le regole del luogo e la si sta esportando in Italia, l’Inps corrisponde ugualmente l’indennità “DS Rimpatriati” ma detrae l’importo dell’indennità estera.
Insieme ai rimpatriati (msg. 1328 del 2 aprile), l’Inps dedica la sua attenzione anche alla categoria dei “frontalieri”, cioè i lavoratori subordinati e autonomi, che hanno la residenza in Italia, che svolgono un’attività professionale in uno Stato confinante e che ritornano a casa ogni giorno o almeno una volta la settimana. “Stagionali” sono invece i residenti in Italia che si recano all’estero e, alle dipendenze di un’impresa estera, sono occupati in una attività stagionale, periodica, ma per non più di otto mesi.
In caso di rioccupazione in Italia per più di 5 giorni, il lavoratore perde l’eventuale “DS Rimpatriati” che sta riscuotendo, perché si tratta di una prestazione del tutto atipica che applica le regole della disoccupazione ordinaria e dalla quale deriva.
Anche un autonomo (es. artigiano) può percepire la DS Rimpatriati quando abbia iniziato l’attività durante la sua riscossione. Infatti non decade dal sussidio solo se l’attività autonoma non ha carattere di continuità e professionalità. L’iscrizione come artigiano è sinonimo di attività professionale.
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