Formazione, è nato il Fonder
L'impianto del Fondo esclude quindi che possano beneficiare degli interventi formativi sia i datori di lavoro sia i lavoratori che sono esentati dall'obbligo del citato contributo aggiuntivo (a titolo esemplificativo: soci di cooperative, apprendisti, lavoratori extracomunitari stagionali, operai agricoli, lavoratori interinali, ecc).
Adesioni. Il settore dei fondi interprofessionali per la formazione è stato rivisitato dalla legge finanziaria 2005, che ha modificato, in particolare, i termini per le adesioni. Come regola generale, le adesioni devono essere formulate entro il 31 ottobre di ogni anno (anziché entro il 30 giugno come inizialmente previsto), con effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Inoltre, ogni datore di lavoro può aderire solamente ad un unico Fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale.
L'Inps precisa che le adesioni degli enti che interverranno entro il 31 ottobre 2005, produrranno effetti solo riguardo al 2006, giacché per il corrente anno un termine di adesione era già fissato al 30 giugno 2004. L'adesione ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta. Nella richiesta deve essere indicato anche il piano formativo per cui si chiede il finanziamento. Riguardo alle revoche, la legge non fissa un termine per le disdette. L'Inps ritiene quindi che anche per le revoche devono intendersi operanti gli stessi criteri validi per le adesioni.
Adesioni ed eventuali revoche devono essere espresse direttamente all'Istituto di previdenza, utilizzando una delle denunce contributive Dm10/2 fino ad «ottobre». Per gli enti che utilizzano la trasmissione telematica delle denunce contributive il termine è invece rinviato al 30 novembre. Riguardo alle specifiche modalità di comunicazione di adesioni o eventuali revoche, l'Inps rimanda alla prassi in uso, indicando in particolare, «Frel» quale codice di adesione e «Revo» quale codice di revoca.