L'ultimo aggiornamento, riferito al 2013, dei contributi previdenziali dovuti al Fondo Clero estende provvisoriamente i suoi effetti anche agli anni 2014 e 2015. Lo ricorda l'Inps ai sacerdoti iscritti, precisando che il contributo annuale aggiornato è di 1.699,92 euro e che è dovuto anche un conguaglio di 49,49 euro per ciascun anno 2013 e 2014 (frazionabile in 8,25 euro per bimestre e in 4,12 euro per singolo mese). Dopo aver inviato una fornitura di bollettini di pagamento Mav aggiornati ai nuovi valori, l'istituto ha fissato al prossimo 31 marzo la scadenza per il pagamento del conguaglio dovuto senza applicazione di interessi. Tuttavia sono interessati al Mav solo i sacerdoti non inseriti nel sistema di sostentamento del clero e gli iscritti esonerati dalle funzioni che proseguono l'assicurazione in forma volontaria. Per tutti gli altri sacerdoti secolari opera con versamenti collettivi l'Istituto centrale per il sostentamento del clero. In via eccezionale sono consentiti pagamenti con bonifico solo per i contribuenti volontari e per gli assicurati obbligatori al Fondo che si trovano all'estero per il loro ministero, a condizione che richiedano un'autorizzazione preventiva alla sede Inps di Terni, polo unico nazionale per il Fondo Clero. La contribuzione riferita al 2015 deve essere invece adeguata interamente ai nuovi importi già dalla scadenza ordinaria del prossimo 31 marzo.Pensionati. Per gli iscritti che hanno ricevuto una pensione nel corso del 2013, del 2014 e dei primi mesi del 2015, l'Inps illustrerà con prossime disposizioni il recupero dei conguagli a loro carico. Gli adeguamenti retroattivi - spiega l'ente - sono dovuti anche dai pensionati perché i contributi annuali dovuti al Fondo assumono carattere definitivo solo a posteriori. Stranieri in Italia. In occasione delle prossime scadenze, e con un ardito (e non sempre corretto) slalom tra la normativa canonica e le disposizioni della previdenza, vengono ricordate dall'Inps (circ. 15/2015) le caratteristiche dell'obbligo contributivo che ricade sui sacerdoti stranieri presenti in Italia a servizio di una diocesi italiana.L'assicurazione dei sacerdoti stranieri in Italia e di quelli italiani operanti all'estero (fidei donum) risale alla riforma del Fondo Clero dell'anno 2000, che ha declassato il requisito della residenza in Italia ad una mera circostanza. L'obbligo contributivo per gli stranieri è assolto tramite l'Istituto centrale per il sostentamento soltanto in presenza delle condizioni richieste dalla normativa Cei. Il movimento dei ministri di culto da e verso l'estero è regolata da specifiche convenzioni tra i rispettivi Ordinari.