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Fisco, il 730 del sacerdote

Vittorio Spinelli giovedì 27 aprile 2006
I sacerdoti italiani e stranieri al servizio di una diocesi italiana, che nel 2005 abbiano avuto redditi oltre quelli ecclesiastici, possono avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero, nella sua qualità di sostituto d'imposta. I sacerdoti che lo scorso anno non hanno usufruito dell'assistenza dell'Istituto per i redditi del 2004, possono utilizzarla quest'anno soltanto se ne hanno fatto richiesta scritta entro lo scorso 15 febbraio. In mancanza di questa formalità, è impedita l'assistenza dell'ente. I sacerdoti interessati potranno rivolgersi però a un altro sostituto d'imposta (es. Inps, Inpdap ecc.) sempre entro il 2 maggio. In alternativa, è sempre possibile l'assistenza di un Caf autorizzato o di un professionista abilitato entro il prossimo 15 giugno. I sacerdoti regolarmente prenotati ed i sacerdoti che già lo scorso anno si sono avvalsi dell'assistenza dell'Istituto centrale e che intendono utilizzarla anche nel 2006 provvederanno a consegnare il modello 730, con la busta (mod. 730-1) per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef, entro il 2 maggio, direttamente all'Istituto diocesano che gestisce la loro posizione nell'ambito del sistema di sostentamento o in quello di previdenza. Il modello 730. Il 730 non può essere presentato senza la relativa busta con le scelte dell'Irpef, essendo obbligatoria la consegna congiunta. Solo i sacerdoti esentati dalla dichiarazione possono consegnare la singola busta - tempo fino al 31 luglio - ad una banca oppure ad un ufficio postale. Poiché il 730 deve essere presentato in unico esemplare, è opportuno che il sacerdote provveda a farsene una copia da conservare per eventuali verifiche. Inoltre, considerati i pochi giorni a disposizione fino al 2 maggio, è necessario che la consegna della documentazione sia eseguita personalmente dall'interessato o da un suo incaricato. Riguardo alla compilazione del modello, i sacerdoti possono evitare calcoli ed annotazioni per i redditi ricevuti nell'ambito del sistema di sostentamento del clero, cioè le remunerazioni degli enti ecclesiastici, le integrazioni, gli assegni di previdenza. Questi redditi, infatti, vengono considerati direttamente dall'Istituto centrale. L'8 e il 5 per mille. La busta con le due scelte dell'8 e del 5 per mille deve essere consegnata chiusa all'ufficio diocesano. Per la maggiore riservatezza delle scelte, tenendo conto anche che il 5 per mille spazia in una gamma di 37 mila enti con finalità sociali, si possono contrassegnare i lembi della busta chiusa. In qualsiasi caso, le buste non saranno aperte né dall'istituto diocesano né da quello centrale, ma saranno trasmesse dall'Icsc direttamente all'amministrazione finanziaria. Contributi Inps. I contributi versati al Fondo Clero possono essere dedotti nella dichiarazione solo dai sacerdoti iscritti al Fondo nel 2005 e non inseriti nel sistema di sostentamento.