La previdenza dei ferrovieri non è uguale per tutti. L'Inps, su indicazione del Ministero del lavoro, ha disposto che i nuovi assunti dalle società (Trenitalia, R.F.I., Italferr) costituite per cessione di ramo d'azienda delle Ferrovie dello Stato spa siano inquadrati nell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e non nel Fondo speciale ferrovieri, gestito dallo stesso Inps. A conferma, il Fondo speciale è riservato a:
1) i dipendenti delle Ferrovie spa già iscritti alla data del 31 marzo 2000.
2) i nuovi assunti dalle Ferrovie spa a partire dal 1° aprile 2000 ed iscrivibili al fondo speciale in base alla normativa anteriore (personale ferroviario, dirigenti compresi, il cui rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e con requisito di stabilità, in forza dei contratti collettivi di categoria). Il Fondo speciale Inps è stato creato, infatti, poiché la vecchia gestione statale non poteva essere amministrata da un'azienda privata quale è l'attuale "Ferrovie dello Stato S.p.a".
3)gli ex dipendenti delle Ferrovie spa, già iscritti al Fondo, che hanno esercitato il diritto di opzione per il mantenimento del relativo regime pensionistico.
Sulla scissione previdenziale, oggetto di accese critiche del personale interessato, si pronuncerà nei prossimi giorni il Comitato di amministrazione del Fondo speciale. è prevedibile quindi che l'attuale indirizzo possa essere modificato, anche a vantaggio del personale di altre società del comparto.
Estratto conto. Il complicato trasferimento della previdenza dei ferrovieri dal settore pubblico (gestione Inpdap) a quello privato (gestione Inps) è causa della mancata consegna, a tutto il personale in servizio, dell'estratto dei contributi pensionistici, già spedito agli altri lavoratori. L'ente continua a ritardare l'emissione dell'importante documento, che dovrà comprendere le registrazioni contributive contenute nei vecchi archivi del gestore della previdenza ferroviaria.
Anzianità. Si apre il prossimo 1° ottobre l'ultima finestra 2004 per la pensione di anzianità dei ferrovieri. L'Inps conferma che agli interessati si applicano le regole della legge 449/97: la finestra di ottobre è riservata a chi possiede i requisiti congiunti di almeno 35 anni di contributi e 57 di età, oppure il requisito unico di 38 anni di contributi senza contare l'età.
Sono proprio i 57 anni - precisa l'Inps - che assumono una duplice valenza. Quando il lavoratore fa valere i 35 anni di contributi, i 57 anni di età sono considerati indispensabili per il diritto alla pensione; se invece il lavoratore punta sui 38 anni di contributi, l'età di 57 anni, essendo il diritto ormai acquisito, è richiesta solo ai fini della decorrenza della pensione.
Di conseguenza, nel primo caso la legge richiede il compimento dell'età entro il 30 giugno (secondo trimestre dell'anno), mentre nel secondo caso è sufficiente compiere i 57 anni entro il 30 settembre.