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Fecondazione, i paletti dell'Inps

Vittorio Spinelli martedì 21 giugno 2005
All'occhio della previdenza non sfugge neanche il tema della fecondazione. Prendendo atto delle nuove problematiche in materia di procreazione assistita l'Inps si è da poco dotato di alcune regole interne che, inevitabilmente, interessano i diritti dei genitori coinvolti nelle pratiche di procreazione.
Qualsiasi intervento della previdenza su questa delicata materia - premette l'Istituto - non può prescindere dal Codice di Deontologia Medica (art. 42) che vieta forme esasperate di fecondazione (eterologa, in menopausa, dopo la morte del partner), l'utero in affitto, lo sfruttamento di embrioni anche per sola ricerca ecc. Le pratiche di procreazione, sulle quali le norme dell'Inps si soffermano, sono sempre complesse. Richiedono ripetute analisi cliniche ed altri accertamenti che costringono i genitori ad assentarsi dal lavoro. In questi casi la diagnosi del certificato medico riporta "fecondazione assistita come cura della sterilità". Si apre qui un interessante capitolo sulla indennizzabilità di queste assenze a titolo di malattia.
La sterilità non è propriamente una malattia; è vero però che determina uno stato di sofferenza più o meno accentuata, con conseguenze sulla salute psicologica della donna e dell'uomo; questa sofferenza può essere amplificata da altri fattori, quali l'età, l'ambiente di vita ecc. In tale contesto la procreazione assistita può essere assimilata ad una "malattia" in senso classico.
Di solito, in seguito alle pratiche di fecondazione, viene prescritto un periodo di riposo per favorire l'impianto dell'embrione nell'utero. Si riducono così i rischi di insuccesso prodotti dalla ipercontrattilità del miometrio, facilitata da sforzi fisici anche minimi, e dal livello di stress legato ad oscillazioni cliniche ormonali anomale.
In questo quadro clinico sono indennizzabili alla madre le giornate di ricovero e quelle successive alla dimissione, purché prescritte dallo specialista, necessarie per un sicuro impianto dell'embrione. L'Inps ritiene congruo un periodo indennizzabile di due settimane. In casi particolari, si può riscontrare la necessità di un periodo di riposo che preceda la fecondazione assistita, indennizzabile approssimativamente per una settimana. Per quanto riguarda i controlli di routine (ecografie, analisi cliniche ecc.) sono utilizzabili i permessi orari previsti dai contratti di lavoro.
Anche al padre può essere riconosciuto un congruo periodo di malattia, valutabile nell'ordine di dieci giorni, ove vengano effettuate tecniche di procreazione che richiedono il prelievo degli spermatozoi. Per i lavoratori che, per la procreazione assistita, si rivolgono a strutture ospedaliere all'estero, l'Inps raccomanda ai propri medici un attento esame della documentazione clinica, allo scopo di verificare che sia stata sempre rispettata la normativa italiana, perché solo in questo caso può essere indennizzata l'astensione dal lavoro.