Famiglia e congedi, la vita “riconciliata”
Per un primo sintetico orientamento:
1) Il congedo di paternità è obbligatorio e dura 10 giorni lavorativi nel periodo dai 2 mesi precedenti ai 5 mesi successivi alla nascita. È un diritto del padre lavoratore, autonomo e distinto da quello della madre. Sono sanzionati i datori di lavoro che ostacolano l'utilizzo del congedo obbligatorio di paternità (da non confondere con il congedo di paternità “alternativo” – e che non viene modificato – per decesso o grave infermità della madre o per abbandono del bambino).
2) Aumenta da 10 a 11 mesi la durata complessiva del congedo obbligatorio per il padre unico genitore.
3) Aumenta da 6 a 12 anni l'età del bambino entro cui poter usufruire del congedo parentale indennizzato.
4) Esteso il diritto all'indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le libere professioniste, anche per il periodo di astensione anticipata per gravidanza a rischio.
5) Tutti i datori di lavoro devono dare la precedenza alle richieste di “lavoro agile” dei dipendenti e dei "caregiver" con figli fino a 12 anni di età o disabili.
6) I 3 giorni di permesso della legge 104 possono essere richiesti alternativamente dagli aventi diritto per assistere la stessa persona disabile grave.
7) Priorità per l'assistenza al disabile grave è data al coniuge oppure all'unito civilmente. La convivenza con l'assistito può avvenire anche dopo la domanda.
L'Inps suggerisce agli interessati di fare richiesta di congedo al proprio datore di lavoro o al committente e regolarizzarla in seguito con la domanda telematica all'Istituto. Anche i lavoratori autonomi possono già astenersi dal lavoro per congedo parentale presentando successivamente la dovuta domanda sul sito.